Come funziona il regime “de minimis” per l’impresa unica?
Cosa si intende per impresa unica e gruppo di imprese ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”?
Il regime “de minimis” è un regolamento dell’Unione Europea che consente alle imprese di ricevere dal proprio Stato aiuti economici di modesta entità senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE.
Sono previsti, però, precisi limiti e condizioni e per poterli rispettare è necessario avere ben chiaro il concetto di impresa unica.
Cos’è il “de minimis” gruppo?
Quando un’azienda o un professionista si interessa ad un avviso che riconosce dei contributi a fondo perduto e/o dei finanziamenti a tasso agevolato si trova spesso di fronte ad un vincolo: il “de minimis”.
Il regime “de minimis” è disciplinato dal regolamento UE 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
Si tratta, in breve, del regolamento che consente agli Stati membri UE di riconoscere alle imprese aiuti economici e finanziari di lieve entità, senza la necessità di una preliminare approvazione da parte della Commissione Europea.
Nello specifico, per poter essere quantificati come “de minimis”, gli aiuti non devono superare la soglia massima di 300.000 euro nell’arco di tre anni solari.
È fondamentale evidenziare che il valore limite per gli aiuti deve riferirsi a un’impresa unica: devono essere considerate infatti tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dallo stesso soggetto.
Vediamo più in dettaglio cosa comporta.
La definizione di impresa unica ai fini del “de minimis”
La definizione di impresa unica racchiude tutto l’insieme di imprese (ditte, società, ecc.) che hanno in comune un rapporto di collegamento e/o correlazione tra proprietari, amministratori, contratti commerciali e che sono titolari di incentivi sia in forma di contributi a fondo perduto che in forma di finanziamenti agevolati.
Il limite del “de minimis” si applica, dunque, anche alle imprese che, pur essendo legalmente indipendenti, sono collegate tra loro tramite specifiche relazioni che comportano un controllo comune o influenze reciproche significative.
In particolare, nel caso di “imprese collegate”, la definizione di impresa unica include l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- Partecipazioni azionarie: quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- Direzione comune: quando un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- Influenze economiche rilevanti: quando un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- Controllo incrociato: quando un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, prese in considerazione singolarmente.
In sostanza, individuare l’impresa unica significa aggregare tutte le imprese legate da tali relazioni così da poterle considerare come un singolo beneficiario degli aiuti di Stato. Questo per evitare che i beneficiari frammentino le loro operazioni in più entità per aggirare i paletti previsti.
Ad ogni modo, la dimensione del gruppo deve essere calcolata unicamente a livello del singolo Stato membro: il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.
Per comprendere come muoversi è bene conoscere i criteri per la classificazione dimensionale delle imprese previsti dalla normativa vigente.
Modalità di calcolo dei parametri dell’impresa unica ai fini del de minimis gruppo: tabelle con esempi pratici
Nella tabella seguente i parametri per i limiti del de minimis:
| Categoria Impresa | Dipendenti (ULA) | Fatturato Annuo | Totale Attivo di Bilancio |
|---|---|---|---|
| Microimpresa | < 10 | ≤ 2 Milioni € | ≤ 2 Milioni € |
| Piccola Impresa | < 50 | ≤ 10 Milioni € | ≤ 10 Milioni € |
| Media Impresa | < 250 | ≤ 50 Milioni € | ≤ 43 Milioni € |
| Grande Impresa | ≥ 250 | > 50 Milioni € | > 43 Milioni € |
Nella tabella seguente un esempio di applicazione dei parametri per i limiti del de minimis all’impresa unica (cd De Minimis Gruppo):
| Impresa (CF) | Data Concessione | Ente Erogatore | Riferimento Normativo | Importo Aiuto (€) |
|---|---|---|---|---|
| Impresa Madre (P.IVA 000...) | 15/02/2024 | Camera di Commercio | Reg. UE 2023/2831 | 50.000,00 |
| Controllata A (P.IVA 111...) | 10/06/2024 | Ministero MIMIT | Reg. UE 2023/2831 | 120.000,00 |
| Controllata B (P.IVA 222...) | 05/01/2025 | Regione Lombardia | Reg. UE 2023/2831 | 30.000,00 |
| TOTALE UTILIZZATO | 200.000,00 | |||
| PLAFOND MASSIMO | 300.000,00 | |||
| RESIDUO DISPONIBILE | 100.000,00 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cos’è il “de minimis” gruppo?