Dati ISA, stabilite le modalità per le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle anomalie

Tommaso Gavi - Studi di settore

Dati ISA, approvate le modalità per informare i contribuenti sulle anomalie relative al triennio tra il 2016 e il 2018. Le prevede il provvedimento del 15 novembre 2021. Disponibile anche il software Comunicazioni anomalie 2021 con cui i contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni.

Dati ISA, stabilite le modalità per le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle anomalie

Dati ISA, sono state stabilite le modalità per informare i contribuenti in merito ad anomalie.

Il provvedimento del 15 novembre 2021 rende noto come avverranno le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti o i propri intermediari potranno rispondere a tali comunicazioni, utilizzando la specifica procedura messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è un dialogo trasparente e costante tra Fisco e cittadini, semplificando gli adempimenti e favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Dati ISA, stabilite le modalità per le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle anomalie

Con il provvedimento del 15 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate rende note le modalità per informare i contribuenti sulle anomalie e discrepanze riscontrate nel confronto dei dati.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 15 novembre 2021
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’Amministrazione finanziaria spiega in che modo vengono messi a disposizione dei contribuenti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero gli ISA, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.

Le stesse informazioni possono essere messe a disposizione di eventuali intermediari abilitati e sono relative a possibili discrepanze riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA.

I contribuenti, e i loro intermediari, possono rispondere alle comunicazioni, utilizzando l’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tali modalità si inseriscono nell’ottica di prevedere nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo delle comunicazioni, inviate prima delle scadenze fiscali, è quello di favorire un’ottica di trasparenza, correttezza e dialogo costante con i cittadini.

Sulla stessa linea si inseriscono la semplificazione degli adempimenti, lo stimolo all’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Grazie alle comunicazioni relative a errori o omissioni, il contribuente può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso che riduce sanzioni e interessi.

Attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il contribuente può anche fornire chiarimenti o ulteriori elementi.

Dati ISA, approvate anche le specifiche tecniche per la comunicazione delle anomalie

Oltre all’approvazione del provvedimento, è stata approvata anche la specifica tecnica per l’individuazione delle tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, per il triennio tra il 2016 e il 2018.

Agenzia delle Entrate - Allegato 1 al provvedimento del 15 novembre 2021
Specifica tecnica. Tipologie di anomalia dei dati degli studi di settore e degli ISA, individuate per il triennio 2016-2018.

Si tratta del secondo invio di comunicazioni per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, dopo quella avvenuta nello scorso mese di luglio.

Nella precedente comunicazione venivano comunicate le anomalie relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

Le comunicazioni hanno i seguenti obiettivi:

  • evitare errori nella campagna dichiarativa in corso di svolgimento;
  • correggere gli errori segnalati aderendo all’istituto del ravvedimento operoso;
  • fornire indicazioni e chiarimenti all’Amministrazione finanziaria attraverso l’apposito software di dialogo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia.

La comunicazione può essere consultata attraverso il proprio cassetto fiscale, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente ha scelto un intermediario all’atto della dichiarazione dei redditi e il professionista ha accettato di ricevere tali comunicazioni, le incongruenze sono comunicate anche attraverso il canale Entratel.

Nello specifico sarà inviata una comunicazione che richiama l’avviso nel cassetto fiscale, presente nell’area autenticata:

  • tramite posta elettronica;
  • tramite SMS.

Dati ISA: l’utilizzo del software Comunicazioni anomalie 2021

I contribuenti e i loro intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni attraverso lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2021”.

L’applicativo è disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione dedicata agli ISA.

Può essere utilizzato come canale dedicato per rispondere alla comunicazione ricevuta.

Se il contribuente riconosce l’anomalia può provvedere alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni tramite il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

In tal caso beneficerà della riduzione delle sanzioni in misura diversa a seconda del tempo trascorso dalla violazione.

L’allegato 1 al provvedimento contiene la specifica tecnica che elenca i criteri di rischio relativi ai dati del triennio 2016-2018.

Sono 14 le diverse tipologie di casi indicati:

  • 7 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa;
  • 2 esclusivamente ad attività professionali;
  • 5 a entrambe le tipologie di reddito.

I criteri dei esclusione dalla selezione, previsti per le precedenti campagne informative, sono stati confermati.

Se vengono riscontrate più violazioni viene segnalata soltanto quella più grave.

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