Forfettari, l’illusione della CU abolita: l’obbligo resta per gli esonerati dall’e-fattura

CU abolita per i forfettari? Solo in parte: l'obbligo resta in vita per chi è escluso dalla fatturazione elettronica. Dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti che riguardano i collaboratori assicurativi

Forfettari, l'illusione della CU abolita: l'obbligo resta per gli esonerati dall'e-fattura

L’addio della CU per i forfettari è solo parziale e l’obbligo torna in campo con il puzzle di chiarimenti forniti a tempi alterni dall’Agenzia delle Entrate.

La risposta all’interpello n. 127 pubblicata oggi, 22 giugno 2026, torna su un tema che già lo scorso anno aveva fatto discutere: lo stop alla Certificazione Unica per i compensi corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfettario lascia fuori gli esonerati dalla fatturazione elettronica.

Oltre al caso dei medici, all’attenzione dell’Amministrazione arriva il caso dei Produttori assicurativi di quarto gruppo, fuori dal perimetro dell’e-fattura e di conseguenza anche dallo stop all’obbligo di invio della CU, con effetto retroattivo.

La CU per i forfettari resuscita: l’obbligo resta per gli esclusi dalla fatturazione elettronica

Sembrava un addio definitivo, e invece la Certificazione Unica (CU) per i contribuenti in regime forfettario torna a bussare alla porta di alcuni sostituti d’imposta.

Con la risposta a interpello n. 127/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riacceso i riflettori su una deroga fondamentale al principio di semplificazione introdotto nel 2024.

Con l’introduzione del comma 6-septies all’articolo 4 del d.P.R. n. 322/1998, il Legislatore ha esonerato i sostituti d’imposta dall’emissione e dall’invio telematico della CU per i compensi erogati a minimi e forfettari.

La ratio della norma è semplice: poiché dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti, l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di tutti i dati reddituali in tempo reale.

Ma cosa succede se il contribuente forfettario è legittimamente esonerato dalla fattura elettronica?

Se è vero che la regola generale prevede l’esonero dall’invio della CU per le somme corrisposte ai forfettari, esiste un’eccezione: se i dati dei compensi non transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), l’obbligo di Certificazione Unica “resuscita”.

Esenti da IVA, fattura elettronica e corrispettivi: CU obbligatoria per i Produttori assicurativi di quarto gruppo

Il caso sottoposto all’attenzione del Fisco riguarda i Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario.

Questi professionisti si trovano in un “limbo normativo” particolare.

Le loro prestazioni sono esenti ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972. Per tali operazioni l’emissione della fattura non è obbligatoria (art. 22 d.P.R. 633/1972) e sono al contempo esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Risultato? I loro compensi non passano dallo SdI e l’amministrazione finanziaria è “al buio”. L’invio della CU è quindi obbligatorio (anche per il passato).

Sulla scia di quanto già stabilito nel 2025 per i medici in convenzione SSN (Risposta n. 132/2025), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’esonero della CU viene meno se manca il flusso della fatturazione elettronica.

Agenzia delle Entrate - risposta ad interpello n. 127/2026
Produttori assicurativi di quarto gruppo: resta l’obbligo di CU per i sostituti d’imposta

Come compilare la Certificazione Unica: i codici da usare

Il sostituto d’imposta (l’agenzia assicurativa) è tenuto a rilasciare e trasmettere la CU per i compensi corrisposti ai produttori forfettari, regolarizzando non solo l’anno in corso ma anche il passato.

L’Agenzia ha fornito precise istruzioni operative, differenziando le annualità tenuto conto delle istruzioni specifiche per la compilazione delle certificazioni uniche relative al 2024 e al 2025.

Anno di riferimentoModello CUCome compilare
Compensi 2024 CU 2025 Somme al punto 7; codice 25 al punto 6 (istituito per somme non assoggettate a ritenuta e senza fattura elettronica)
Compensi 2025 CU 2026 Somme al punto 7; codice 24 al punto 6 (esteso dai medici a queste casistiche analoghe)

Un limbo senza sanzioni

La nota positiva per i sostituti d’imposta riguarda il regime sanzionatorio.

Considerato il palese deficit di coordinamento tra le norme (l’esonero generalizzato da CU vs l’esonero da fatturazione specifica), l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dello Statuto del Contribuente (art. 10, L. 212/2000).

Le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni per l’invio tardivo o a rettifica delle CU relative agli anni d’imposta 2024 e 2025.

In ogni caso, appare chiaro che la risposta n. 127/2026 traccia una linea interpretativa ormai consolidata: la semplificazione fiscale cammina di pari passo con la tracciabilità digitale. Se salta il canale della fattura elettronica, i vecchi adempimenti tornano in vita.