Crisi d’impresa, nuovi limiti per gli alert in caso di debiti IVA: novità nel DL Semplificazioni

Crisi d'impresa, cambiano i limiti per gli alert dell'Agenzia delle Entrate in caso di debiti IVA: la soglia di 5.000 euro sarà riparametrata in base al valore del volume d'affari, e la segnalazione scatterà in caso di importi dovuti non inferiori al 10 per cento. Le novità sono state inserite dalla Camera nel corso della conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

Crisi d'impresa, nuovi limiti per gli alert in caso di debiti IVA: novità nel DL Semplificazioni

Crisi d’impresa, cambiano le soglie dei debiti IVA che fanno scattare gli alert dell’Agenzia delle Entrate.

La segnalazione della presenza di debiti scaduti e non versati, sulla base dei dati delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, partirà in caso di scostamento non inferiore al 10 per cento del volume d’affari o superiore a 20.000 euro, mentre resterà la soglia minima dei 5.000 euro.

La novità trova spazio tra le modifiche approvate dalla Camera nel corso della conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 73/2022, attualmente al vaglio del Senato.

A cambiare anche i termini per l’invio della segnalazione nell’ambito delle procedure per scongiurare la crisi d’impresa: si passa da 60 a 150 giorni dalla scadenza delle LIPE, e saranno prese in esame le comunicazioni trasmesse a partire dal secondo trimestre 2022.

Crisi d’impresa, nuovi limiti per gli alert in caso di debiti IVA: novità nel DL Semplificazioni

Ha preso il via alla fine del mese di giugno la trasmissione delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla presenza di debiti IVA relativi alle LIPE trasmesse entro il 31 maggio e relative al primo trimestre 2022.

Destinatari degli alert del Fisco sono stati i contribuenti con debiti IVA pari o superiori a 5.000, con il fine di consentire alle imprese di valutare il ricorso alla composizione negoziata per la prevenzione della crisi d’impresa.

L’invio delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate ha suscitato non poche polemiche, sulle quali intervengono ora i correttivi approvati dalla Camera nel corso dell’iter per la conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 73/2022.

L’articolo 37-bis va quindi a modificare quanto previsto dall’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevedendo che le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate vengano trasmesse in caso di:

“esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.”

La soglia dei 5.000 euro prevista attualmente dall’articolo 1, lettera c, sarà quindi riparametrata tenuto conto del volume d’affari risultante dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente.

Gli alter del Fisco partiranno quando il valore dei debiti IVA supererà il 10 per cento, e in ogni caso in caso di importi dovuti superiori a 20.000 euro.

Ad esempio quindi, per un’impresa con volume d’affari pari a 70.000 euro, l’invio della segnalazione nell’ambito delle procedure per la crisi d’impresa partirà in presenza di debiti risultanti dalle LIPE di valore non inferiore a 7.000 euro.

Per le imprese più piccole, resterà in ogni caso il valore “minimo” dei 5.000 euro: non partiranno le segnalazioni in caso di debito IVA di importo inferiore a tale soglia calcolato sulla base del volume d’affari.

Regole specifiche anche per le attività di dimensioni maggiori, per le quali viene fissata la soglia fissa dei 20.000 euro di debito IVA.

Crisi d’impresa, segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate con gli avvisi bonari e dalle LIPE del secondo trimestre 2022

A cambiare non sono solo le soglie che faranno scattare lo stato di allerta, ma anche i termini di invio.

Lo stesso emendamento approvato dalla Camera dei Deputati stabilisce infatti che l’invio venga effettuato contestualmente alla trasmissione degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità disciplinate dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, e in ogni caso non oltre i 150 giorni successivi alla scadenza delle LIPE, in luogo del termine attuale di 60 giorni.

Proroga inoltre per l’operatività della misura: le segnalazioni verranno inviate in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche del secondo trimestre 2022, e non più a partire dalle prime LIPE dell’anno.

Saranno quindi presi in esame i debiti IVA risultanti dalle comunicazioni inviate entro la scadenza del 30 settembre, nuovo termine previsto proprio dal decreto legge n. 73/2022.

A livello pratico, l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Semplificazioni dovrebbe quindi “annullare” le lettere trasmesse per il primo trimestre dell’anno. Una novità dal forte impatto pratico, per la quale si resta pertanto in attesa del via libera da parte del Senato.

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