Patent box, per i redditi esteri vale il principio di assunzione al lordo

Tommaso Gavi - Imposte

Patent box, per i redditi esteri si deve applicare il principio di assunzione al lordo. Lo chiarisce il principio di diritto numero 15 del 5 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Il track and tracing non è idoneo alla determinazione dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi del reddito.

Patent box, per i redditi esteri vale il principio di assunzione al lordo

Patent box, il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, ovvero il cosiddetto “track and tracing”, non può determinare i costi effettivamente imputabili a singoli elementi del reddito.

Lo chiarisce il principio di diritto numero 15 del 5 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Per i redditi esteri non si può derogare al principio di “assunzione al lordo”.

La determinazione del credito d’imposta deve seguire quanto previsto dall’articolo 165 del TUIR.

Patent box, per i redditi esteri vale il principio di assunzione al lordo

I chiarimenti del principio di diritto numero 15 del 5 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’agevolazione che rientra nell’ambito del patent box.

Il documento di prassi si concentra sulla determinazione dell’importo del credito d’imposta, calcolato su redditi esteri.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 15 del 5 novembre 2021
Determinazione del credito di imposta estero ai sensi dell’articolo 165, comma 1 e comma 10 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box.

Il “track and tracing”, ovvero il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, non è idoneo a determinare i costi effettivamente imputabili a singoli elementi del reddito.

Per la corretta determinazione del reddito estero non si può derogare al principio di assunzione “al lordo”.

A prevederlo è il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR, che stabilisce che:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.”

Sul tema, chiarimenti erano già stati forniti dalla circolare numero 9 del 2015, che spiegava che nel rapporto in questione il numeratore è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Il reddito preso in esame, diverso da quello d’impresa e autonomo, si deve assumere al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione.

Ci sono infatti obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.

Per collegare la fruizione dell’agevolazione e l’effettivo svolgimento dell’attività economica, l’articolo 11 del decreto interministeriale 30 luglio 2015 ha predisposto il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi.

I chiarimenti arrivano quindi per il caso in cui tali redditi siano prodotti all’estero, situazione in cui verificano le condizioni di accredito in Italia delle imposte già versate.

Tale sistema tuttavia non fa venire meno le ragioni di obiettiva difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.

Patent box, i criteri di determinazione dell’agevolazione

I chiarimenti del documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria si concentrano sul regime di patent box, un’agevolazione caratterizzata da diverse novità successive all’approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.

L’Agenzia delle Entrate spiega che l’utilizzo del sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi non è idoneo a garantire quel livello di precisione richiesto dalla legge per la rilevazione e l’imputazione dei costi effettivi.

La difficoltà viene rilevata sia sui singoli redditi percepiti sia sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.

In altre parole, come sottolinea l’Amministrazione finanziaria:

“se da un lato, i criteri utilizzati per la determinazione del Nexus ratio risultano, senza dubbio, idonei a determinare la percentuale effettiva di esclusione dal reddito, afferente all’agevolazione da Patent Box, su cui parametrare la riduzione delle imposte estere, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, dall’altro lato, gli stessi non possano essere validamente utilizzati per determinare, in modo analitico, l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.”

Non è prevista alcuna deroga al principio di assunzione “al lordo” del reddito estero, così come indicato dalla circolare numero 9 del 2015.

Il criterio garantisce, infatti, una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione.

Risulta inoltre più coerente con l’interpretazione delle disposizioni previste dall’articolo 23 del Modello di Convenzione OCSE e con le finalità dell’articolo 165 del TUIR.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate mette in evidenza quanto segue:

“L’adozione di tale criterio garantisce, infatti, una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all’estero e l’ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d’imposta.”

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