Credito d’imposta energia e gas, via i limiti del de minimis nel DL Semplificazioni

Utilizzo del credito d'imposta per l'energia e il gas senza limiti del regime de minimis sugli aiuti di Stato: la legge di conversione del Decreto Semplificazioni, approvata in Senato il 2 agosto 2022, elimina il vincolo che era stato introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti. Un passo indietro per evitare di penalizzare le imprese.

Credito d'imposta energia e gas, via i limiti del de minimis nel DL Semplificazioni

Via i limiti del regime de minimis per la fruizione del credito d’imposta energia e gas.

La legge di conversione del Decreto Semplificazioni, approvata in Senato il 2 agosto 2022, cancella il vincolo del rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato introdotti in con la conversione del Decreto Aiuti.

Una novità volta ad evitare di penalizzare le imprese, già colpite dalla crisi energetica, e che cambia la norma di riferimento a poco più di quindici giorni dall’ultimo ritocco.

Credito d’imposta energia e gas, via i limiti del de minimis nel DL Semplificazioni

All’incremento del valore dei crediti d’imposta spettanti, la legge di conversione del decreto Aiuti aveva affiancato una stretta in merito all’importo massimo fruibile da ciascuna impresa.

Il bonus alle imprese sarebbe stato vincolato al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato de minimis, disciplina che prevede il riconoscimento di un massimo di 200.000 euro di contributi complessivi per impresa nel corso di un triennio.

La novità, tra le modifiche più criticate tra quelle apportate al testo del Decreto Aiuti, è stata abrogata a pochi giorni dalla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 luglio 2022.

A disporre l’addio alle limitazioni è l’articolo 40-quater della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, che cancella quindi l’obbligo di rispetto della normativa europea.

Si ricorda che il de minimis è il regime previsto dall’Europa che individua l’importo massimo di aiuti che possono essere riconosciuti dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni alle imprese, senza violare le regole in materia di concorrenza.

La “postilla” inserita nel corso della conversione in legge del Decreto Aiuti avrebbe avuto un forte impatto per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas, anche solo sul fronte degli adempimenti preventivi all’utilizzo del bonus teoricamente spettante.

Le imprese avrebbero dovuto preventivamente calcolare il plafond degli aiuti di Stato in regime de minimis ancora fruibili, tenuto conto di quanto già riconosciuto nel 2020 e nel 2021 alla luce della soglia dei 200.000 euro prevista dalla normativa comunitaria.

Un calcolo che avrebbe dovuto considerare le regole specifiche del periodo emergenziale, tenendo tra l’altro presente il concetto di impresa unica applicato ai gruppi di imprese.

Credito d’imposta energia elettrica e gas, senza il limite dei 200.000 euro viene meno il rischio di ridurne l’importo

La necessità di calcolare gli aiuti già fruiti nel triennio nell’ambito del regime de minimis rischiava sostanzialmente di ridurre il valore del credito d’imposta effettivamente fruibile dall’impresa in relazione ai consumi di energia elettrica e gas.

E, non da meno, l’incremento della percentuale di bonus prevista dal Decreto Aiuti sarebbe diventare una misura fittizia, destinata a rimanere su carta.

Così come evidenziato nelle schede di lettura al Decreto Aiuti, l’articolo 2 ha aumentato alcuni dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese con il decreto legge n. 21/2022, e nello specifico:

  • il comma 1 incrementa il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022;
  • il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • il comma 3 innalza il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Un potenziamento che viene garantito grazie alle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che corregge una norma che avrebbe reso di difficile accesso e complessa un’agevolazione fondamentale alla luce della crisi energetica.

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