Il bonus mamme spetta anche per i periodi di congedo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il bonus mamme spetta anche per i periodi di congedo, compresa la maternità e il congedo parentale. Lo precisa l’INPS nelle nuove FAQ per semplificare l’accesso all’agevolazione

Il bonus mamme spetta anche per i periodi di congedo

Il nuovo bonus mamme spetta anche per i periodi di congedo?

Dalla pubblicazione della circolare INPS con le istruzioni operative questo è uno dei dubbi più frequenti da parte delle lavoratrici madri che intendono ottenere il contributo di massimo 480 euro.

La nuova versione del bonus attiva nel 2025 prevede infatti l’erogazione di un contributo mensile di massimo 40 euro, calcolato in base al numero di mensilità lavorate da gennaio a dicembre.

La somma, però, spetta per i soli mesi in cui è attivo il rapporto di lavoro. Sono quindi esclusi i periodi di sospensione.

Da qui il dubbio: cosa si intende per periodi di sospensione? Vediamo la risposta nelle FAQ pubblicate dall’INPS il 26 novembre.

Il bonus mamme spetta anche per i periodi di congedo

La nuova versione del bonus mamme mette campo un contributo del valore massimo totale di 480 euro da erogare, per il 2025, in un’unica soluzione nel mese di dicembre.

L’agevolazione spetta alle lavoratrici madri:

  • dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, autonome o professioniste con 2 figli o figlie (di cui il più giovane under 10);
  • dipendenti a tempo determinato, autonome o professioniste con almeno 3 figli o figlie (di cui il più giovane under 18).

Inoltre, non devono avere un reddito superiore a 40.000 euro.

Le donne occupate a tempo indeterminato e con almeno tre figli, ricordiamo, continuano invece a beneficiare della decontribuzione nella forma prevista dalla Manovra del 2024.

Nella circolare INPS con le istruzioni operative, tra le condizioni di accesso al beneficio, si legge che “Il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione”.

Da qui in molte si sono chieste cosa si intenda per “periodi di sospensione” e se fosse possibile accedere al bonus ad esempio per i periodi di fruizione del congedo di maternità o di quello parentale.

La risposta è arrivata dall’INPS solo il 26 novembre nelle FAQ pubblicate all’interno del manuale utente, disponibile all’interno del servizio online per l’invio della domanda sul sito istituzionale, ed è affermativa.

Il nuovo bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e di congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro.

Ma non solo. L’Istituto precisa che i periodi di sospensione del rapporto di lavoro che non contano ai fini del bonus sono quelli in cui l’attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità oppure non è prevista alcuna contribuzione figurativa.

Di conseguenza, non possono essere considerati utili le sospensioni dell’attività lavorativa che derivano da iniziative della stessa lavoratrice, come ad esempio l’astensione volontaria, l’aspettativa non retribuita o l’aspettativa per l’accesso a incarichi politici. Allo stesso modo, non contano i periodi di sospensione che derivano da provvedimenti disciplinari imputabili alla lavoratrice.

Pertanto, possono essere considerati utili ai fini della fruizione del bonus i periodi:

  • di congedo maternità;
  • congedo parentale;
  • malattia bambino;
  • congedo biennale (art. 8 legge n. 388/2000);
  • cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga).

In sostanza, riassumendo, il bonus non spetta per i periodi in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo ma l’attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità e non è prevista alcuna contribuzione figurativa.

Gli altri casi in cui il bonus mamme non spetta

Il bonus, invece, non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa.

Sono esclusi anche i periodi di NASpI o DIS-COLL, in quanto si tratta di prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Da evidenziare anche il chiarimento sui periodi di tirocinio: in questo caso il bonus non spetta in quanto le somme percepite per tali attività non rilevano ai fini dell’accertamento del requisito economico (reddito da lavoro inferiore ai 40.000 euro).

INPS - FAQ bonus mamme
Scarica il documento con le risposte alle domande più frequenti

Bonus mamme: come fare domanda entro il 9 dicembre

Le lavoratrici interessate ad ottenere il nuovo bonus mamme devono inviare un’apposita domanda all’INPS.

La procedura è attiva dall’inizio del mese, ma la finestra sta per chiudersi: c’è tempo fino alla scadenza fissata al 9 dicembre 2025. Il pagamento arriverà nel mese di dicembre.

Unica eccezione è data dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti d’accesso dopo tale data ma comunque entro il 31 dicembre (ad esempio la nascita del secondo figlio). In questo caso la domanda si può inviare fino al 31 gennaio 2026 e il pagamento arriverà a febbraio.

Per l’invio della domanda non è più necessario rivolgersi al datore di lavoro, è sufficiente collegarsi all’apposito servizio sul sito INPS. In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato oppure al Contact Center Multicanale.

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