Regole operative, presupposti normativi e guida alla compilazione dei quadri RU e RS della dichiarazione dei redditi 2026
L’agevolazione relativa alle commissioni sui pagamenti elettronici è stata istituita dall’articolo 22 del DL n. 124/2019. A livello di prassi, il documento di riferimento per l’utilizzo in compensazione è la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni.
Per poter beneficiare della misura, i contribuenti devono possedere specifici requisiti dimensionali e rispettare precisi vincoli oggettivi:
- Limite ricavi e compensi: i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente devono essere di ammontare non superiore a 400.000 euro;
- Esclusività verso consumatori finali (B2C): il credito spetta unicamente per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Di conseguenza, se le transazioni avvengono tra soggetti titolari di Partita IVA (B2B), le relative commissioni non generano alcun credito;
- Strumenti tracciabili: l’agevolazione si applica alle transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate e, per effetto dell’estensione normativa, tramite altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (es. app smartphone);
- Detassazione: il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) né, per i soggetti collettivi, del valore della produzione ai fini IRAP. Inoltre, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
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I riflessi sul Quadro RU del Modello Redditi PF
Gli aspetti afferenti a questa agevolazione devono trovare esatta indicazione nella dichiarazione dei redditi. La norma istitutiva stabilisce l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi successivi fino al completo utilizzo.
Il codice identificativo da utilizzare per il “Credito d’imposta per commissioni pagamenti elettronici” nel Quadro RU è H3. La compilazione richiede la valorizzazione dei seguenti righi:
- Rigo RU1: indicazione del codice credito H3;
- Rigo RU2: ammontare del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione;
- Rigo RU5, colonna 3: ammontare del credito d’imposta complessivamente maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
- Rigo RU6: ammontare del credito effettivamente utilizzato in compensazione nel Modello F24 nel corso del periodo d’imposta;
- Rigo RU12, colonna 2: credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, derivante dalla differenza tra i crediti a disposizione (RU2 + RU5 col. 3) e gli importi utilizzati (RU6).
I riflessi sul Quadro RS (Aiuti di Stato)
L’agevolazione è soggetta alla disciplina europea sugli aiuti de minimis. L’indicazione nel prospetto “Aiuti di Stato” del Quadro RS è un adempimento necessario e indispensabile ai fini della legittima fruizione del credito. Nel rigo RS401, occorre riportare:
- Colonna 1 (Codice Aiuto): indicare il codice 58;
- Colonna 12 (Forma Giuridica): indicare il codice della forma giuridica (es. PF per le persone fisiche);
- Colonna 13 (Dimensione Impresa): indicare il codice dimensionale (es. 1 per micro impresa);
- Colonna 14 (Codice ATECO): indicare il codice attività;
- Colonna 15 (Settore): indicare il codice 1 (Generale);
- Colonna 17 (Importo aiuto spettante): indicare l’ammontare del credito maturato nell’anno;
- Colonna 26 (Tipologia Costo): indicare il codice 20 (Costi non individuabili / non parametrati a costi specifici dei Regolamenti Comunitari);
- Colonna 29 (Importo aiuto): replicare l’ammontare del credito maturato nell’anno;
- Rigo RS402: barrare la casella “Assenza impresa unica” oppure, in caso contrario, indicare i codici fiscali delle imprese collegate.
Esempio di compilazione
Ipotizziamo il caso di una ditta individuale, esercente attività di commercio al dettaglio, microimpresa, con ricavi dell’anno precedente pari a 350.000 euro (soggetto quindi idoneo). Dati dell’anno d’imposta:
- Credito anno precedente (2024) non utilizzato (ovvero il residuo del quadro RU del precedente modello Redditi): 25 euro;
- Credito maturato nel 2025: 200 euro;
- Credito compensato in F24 nell’anno 2025: 180 euro;
- Credito residuo: 45 euro.
Compilazione Quadro RU
| Rigo | Descrizione | Importo/Dato |
|---|---|---|
| RU1 | Codice identificativo del credito | H3 |
| RU2 | Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione | € 25 |
| RU5 (col. 3) | Credito d’imposta spettante nel periodo | € 200 |
| RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | € 180 |
| RU12 (col. 2) | Credito d’imposta residuo | € 45 |
Compilazione Quadro RS (Aiuti di Stato - rigo RS401 e RS402)
| Colonna/Rigo | Descrizione | Importo/Dato |
|---|---|---|
| Col. 1 | Codice Aiuto | 58 |
| Col. 12 | Forma Giuridica | PF (persona fisica) |
| Col. 13 | Dimensione | 1 (Micro impresa) |
| Col. 15 | Settore | 1 (Generale) |
| Col. 17 | Importo totale aiuto spettante | € 200 |
| Col. 26 | Tipologia costi | 20 (costi non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari) |
| Col. 29 | Importo aiuto spettante | € 200 |
| RS402 | Impresa Unica | Barrare “Assenza impresa unica” (se applicabile) |
Si osservi che sotto il profilo “Aiuti di Stato” è del tutto irrilevante sia la quota di credito maturata e non compensata nell’anno precedente, sia quanto effettivamente sia stato oggetto di compensazione. Rileva esclusivamente la quota di credito di imposta maturata nell’anno oggetto di dichiarazione.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta POS: come funziona e come si indica nel Modello Redditi