La perizia di parte sconfigge l’accertamento analitico-induttivo

Emiliano Marvulli - Imposte

La perizia di parte costituisce documentazione idonea per confutare le presunzioni alla base dell'accertamento analitico-induttivo. Queste le conclusione della Cassazione contenute nell'Ordinanza n. 31274 del 4 dicembre 2018.

La perizia di parte sconfigge l'accertamento analitico-induttivo

In materia di accertamento analitico-induttivo nei confronti di una società, la perizia stragiudiziale redatta da un tecnico di parte che conferma la congruità delle scritture contabili costituisce documentazione idonea a confutare le presunzioni semplici addotte dall’Ufficio.

Inoltre, in sede giudiziale detta documentazione può rappresentare fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della propria decisione, a condizione che questi spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.

Sono queste le interessanti conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31274 pubblicata il 4 dicembre 2018.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 31274/2018
La perizia di parte sconfigge l’accertamento analitico-induttivo

I fatti - La controversia riguarda una società agricola a cui l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento recante la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte dirette e IVA per omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.

Avverso l’atto de qua la società aveva proposto ricorso, respinto dalla CTP.

Il successivo appello proposto dalla società veniva invece accolto dalla CTR, secondo cui l’accertamento induttivo eseguito dall’ufficio ai sensi dell’articolo 39, co. 1 del D.P.R. 600/73 era da ritenersi illegittimo perché basato su presunzioni semplici confutate dai documenti prodotti dalla società tra cui, in particolare, una relazione stragiudiziale, asseverata con giuramento, redatta da un tecnico incaricato dalla ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza e proposto ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.

La decisione - Con i motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR per aver acriticamente recepito le conclusioni addotte dal tecnico di parte, che aveva confermato la fondatezza dei risultati economici dell’azienda riportati nelle scritture contabili, e per non aver tenuto conto delle ragioni per le quali doveva ritenersi fondato l’accertamento effettuato dall’Ufficio.

L’Agenzia da parte sua, seppur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, aveva disatteso la contabilità e ricostruito il volume d’affari presumibilmente realizzato dalla società sulla base di una serie di presunzioni semplici.

Dall’altra parte, l’agronomo nominato dalla società aveva a sua volta ricostruito le produzioni effettive dei prodotti agricoli della società, costituiti da grano duro e olive, tenuto conto delle condizioni ambientali e climatiche dei periodi accertatati. La perizia asseverata, recante la ricostruzione operata dal tecnico, costituiva per i giudici di merito documentazione idonea a contrastate le presunzioni semplici poste dall’Ufficio a base della ricostruzione induttiva del volume d’affari della società.

I giudici di legittimità hanno confermato la posizione della CTR affermando che la perizia versata in atti dalla società contribuente consentisse di ritenere congruo il valore della produzione indicato nelle scritture contabili, in linea con di dati statistici della zona di produzione in cui la società operava.

A parere dei giudici di Piazza Cavour, “la perizia di parte (tanto più nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche), può infatti costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione, a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.”

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria.

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