Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: elenco negozi e attività aperte

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Coronavirus, il decreto dell'11 marzo 2020 annunciato in serata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 12 al 25 marzo, dispone la chiusura di molte attività su tutto il territorio nazionale. Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: elenco negozi e attività aperte

Coronavirus, dopo una giornata di richieste di maggiori restrizioni per contenere il contagio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in serata annuncia le nuove misure del decreto dell’11 marzo 2020.

Il dpcm, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020, prevede la sospensione di attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona.

Chiudono, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, barbieri, estetisti, centri commerciali e mercati.

Restano invece aperti edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto.

Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: elenco negozi e attività aperte

Con il decreto dell’11 marzo 2020 il Governo intende inasprire le misure per far fronte all’emergenza coronavirus.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dpcm dell’11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)

La misura prevede la chiusura di una serie di attività:

  • commerciali al dettaglio;
  • dei servizi di ristorazione;
  • delle attività inerenti i servizi alla persona.

Restano invece aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, il cui elenco è presente nell’allegato 1:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount di alimentari;
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • farmacie;
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività di ristorazione non riguarda le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

È permessa inoltre la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività di confezionamento e di trasporto.

Le attività che somministrano alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante possono rimanere aperte.

Non sono infine oggetto della sospensione i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Tra le attività che non vengono sospese ci sono anche quelle individuate dall’allegato 2:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse.

Ognuna delle attività che rimane aperta deve garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e le misure igenico-sanitarie per limitare al massimo la possibilità di contagio.

Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: le ulteriori misure

Dopo le precedenti misure per limitare il contagio da coronavirus, il Governo decide di chiudere buona parte delle attività dell’intero territorio nazionale per mettere la salute dei cittadini al primo posto.

Il decreto è stato anticipato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nella serata dell’11 marzo 2020, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani.

Prima di descrivere le nuove disposizioni Conte ha dichiarato:

“Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo che ragionevolmente non sarebbe stato l’ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un Paese grande moderno e complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora è il momento di compiere un passo in più. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante.”

Tra le nuove misure c’è la possibile limitazione del trasporto locale che può essere concordata Presidente della Regione e dalle aziende.

Nel decreto sono inoltre previste possibili riduzioni dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può decidere di concerto con il Ministro della salute, assicurando soltanto i servizi minimi essenziali.

Per le attività produttive e professionali sono raccomandate le seguenti azioni concrete:

  • l’attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • l’incentivo all’utilizzo delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • l’assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • l’incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

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