Coronavirus, decreto 8 marzo 2020, cosa prevede: le nuove aree interessate

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Coronavirus, il decreto dell'8 marzo 2020 prevede nuove misure e ridefinisce le aree con maggior rischio di contagio: le restrizioni maggiori riguardano la regione Lombardia e diverse altre province. Viene stabilita la sospensione per molte categorie di attività e, in generale, si devono evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Coronavirus, decreto 8 marzo 2020, cosa prevede: le nuove aree interessate

Coronavirus, continua il lavoro del Governo per fronteggiare l’emergenza: l’8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma un nuovo decreto che prevede nuove disposizioni e una ridefinizione delle aree interessate dai provvedimenti.

Le misure più restrittive arrivano per la regione Lombardia e per le diverse province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In tali territori sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita e all’interno. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute.

Sono previste inoltre nuove disposizioni per scuole musei e luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

La sospensione interessa anche le competizioni sportive e le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Forti limitazioni sono previste anche per l’apertura dei luoghi di culto e della ristorazione, queste ultime subordinate al rispetto della distanza minima di un metro e all’attività nella fascia oraria 6.00-18.00.

Coronavirus, cosa prevede il decreto 8 marzo 2020: ridefinite le aree interessate e nuove misure restrittive

Coronavirus, il Governo emana nuove misure per rispondere al fenomeno virale e limitare al massimo i contagi: l’8 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo il dpcm del 4 marzo.

Presidente del Consiglio dei Ministri - Decreto del 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522).

Il provvedimento prevede nuove misure e una ridefinizione delle aree interessate dai provvedimenti.

Le disposizioni più stringenti sono quelle previste per la regione Lombardia e altre province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In tali territori vengono vietati gli spostamenti all’interno, in entrata e in uscita. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute.

Chi riscontra sintomi quali febbre a 37,5° o infezioni respiratorie deve rimanere presso la propria abitazione, limitare allo stretto indispensabile i contatti sociali e contattare il medico curante.

Sono inoltre sospese le competizioni sportive: vengono autorizzati soltanto gli allenamenti a porte chiuse e solo per gli atleti professionisti.

Sono chiuse inoltre le scuole, i musei e più in generale i luoghi chiusi aperti al pubblico: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche.

L’apertura dei luoghi di culto è permessa solo con l’adozione di misure che evitino assembramenti di persone e permettano il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone. Vengono inoltre sospese le cerimonie civili e religiose, anche quelle funebri.

Sono state stabilite anche nuove disposizioni per i centri di ristorazione: le attività possono aprire rispettando la distanza di sicurezza e soltanto nella fascia oraria tra le 6.00 e le 18.00.

Ai datori di lavoro si raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In tutti i casi possibili sono adottate le riunioni in modalità di collegamento da remoto, soprattutto per le strutture sanitarie e sociosanitarie.

Coronavirus, cosa prevede il decreto 8 marzo 2020: le misure per l’intero territorio nazionale

Il secondo articolo del decreto dell’8 marzo 2020 prevede delle misure per l’intero territorio nazionale per limitare i contagi da coronavirus, molte delle quali erano già previste nelle precedenti disposizioni.

Vengono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario.

Sono poi sospesi gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli, compresi quelli quelli cinematografici e teatrali.

La sospensione interessa anche le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Sono sospese le attività di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura mentre le attività di ristorazione e bar possono proseguire rispettando le distanze di sicurezza di un metro.

Per tutti gli altri esercizi commerciali sono raccomandate misure finalizzate ad evitare gli assembramenti.

Vengono inoltre limitati gli eventi sportivi per l’intero territorio nazionale: sono sospese le competizioni di ogni ordine e grado, sono permessi gli allenamenti a porte chiuse degli agonisti a condizione che le società sportive, per mezzo del proprio personale medico possa effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione.

Viene inoltre sospesa l’attività di università e scuole di ogni ordine e grado, oltre ai viaggi di istruzione e visite guidate fino al 15 marzo, come già previsto dalle misure precedenti.

Per tutta la durata dell’emergenza viene prevista per i datori di lavoro la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto subordinato, anche in assenza di accordi individuali ed assolvendo per via telematica attraverso il sito dell’INAIL agli obblighi di informativa.

Un ulteriore raccomandazione per i datori di lavoro è quella che riguarda la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie che devono essere favoriti.

Le stesse misure di restrizione previste per le aree maggiormente a rischio riguardano anche i luoghi di culto dell’intero territorio nazionale: l’apertura è subordinata all’adozione di misure organizzative che evitino gli assembramenti di persone e garantiscano il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Coronavirus, cosa prevede il decreto 8 marzo 2020: le misure di informazione e prevenzione

Il decreto dell’8 marzo, con le misure per contrastare il coronavirus, prevede anche disposizioni per favorire l’informazione e la prevenzione, mentre le misure di sostegno per imprese arriveranno probabilmente in settimana.

Si raccomanda il personale sanitario di seguire le misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Agli anziani ed ai soggetti più deboli si chiede di non uscire di casa ed in generale, a tutti, di limitare al massimo gli spostamenti.

I soggetti con sintomi da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° viene raccomandato di rimanere presso la propria abitazione, ridurre al minimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

I sindaci e le associazioni di categoria devono diffondere le misure di prevenzione igienico-sanitaria anche nei locali commerciali.

In tutti i locali aperti al pubblico devono essere fornite soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

La riduzione dei contatti ravvicinati deve essere prevista anche per le procedure di concorso pubbliche e private, oltre al rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Anche i mezzi di trasporto pubblico di lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione.

Restano inoltre validi gli obblighi di comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria per tutte le persone che, a partire dal quattordicesimo giorno precedente alla pubblicazione del decreto abbia soggiornato all’interno delle zone a rischio epidemiologico individuate dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Coronavirus, cosa prevede il decreto 8 marzo 2020: le indicazioni igieniche e sanitarie da seguire

L’allegato 1 al decreto dell’8 marzo 2020 contiene le misure igienico-sanitarie che ognuno deve seguire per limitare al massimo le possibilità di contagio da coronavirus.

Nello specifico i comportamenti da adottare sono i seguenti:

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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