Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge e le misure da adottare

Tommaso Gavi - Scadenze fiscali

Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 prevede la sospensione di eventi, degli uffici pubblici e di alcune attività lavorative, la chiusura delle scuole, la limitazione ai trasporti. Conseguenze anche sul fronte del Fisco e del Lavoro. Queste ed altre misure devono essere applicate alle aree dei comuni indicati nell'allegato per quattordici giorni.

Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge e le misure da adottare

Coronavirus, l’emergenza sta condizionando anche l’Italia, in particolare l’area nord.

Il 23 febbraio 2020, su suggerimento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato approvato un decreto legge con le misure di contenimento del fenomeno.

Nel testo si prevedono diversi interventi per limitare al massimo il contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:

  • il divieto di allontanamento e di accesso alle aree interessate;
  • la sospensione di manifestazioni ed eventi pubblici o privati;
  • la chiusura delle scuole e sospensione dei viaggi di istruzione;
  • la chiusura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, esclusi quelli che si occupano di servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza di chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • l’accesso ai servizi pubblici con dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone.

Le misure, con conseguenze anche sul mondo del fisco e del lavoro, al momento sono previste per i 14 giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento e devono essere applicate a tutti i comuni individuati nell’allegato al decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020.

Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge delle misure da adottare nei Comuni indicati nell’allegato

Per contrastare la diffusione del Coronavirus il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 con oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le misure contenute nel testo devono essere applicate per 14 giorni nei territori dei comuni indicati nell’allegato del provvedimento.

Il decreto è composto da 5 articoli e nel primo sono indicati gli interventi da mettere in pratica:

“a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita’ e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata.
2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all’art. 4, nell’esercizio delle proprie funzioni.”

Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge: aree interessate e conseguenze dal punto di vista fiscale e del lavoro

Il fenomeno del Coronavirus e le misure di contrasto alla diffusione portano a diverse conseguenze sia sul fronte fiscale sia su quello del lavoro.

Dal punto di vista delle scadenze fiscali e del lavoro l’Ansa ha reso noto che è allo studio un decreto per prevedere una sospensione dei termini ed altre misure tra le quali:

  • la sospensione del pagamento delle bollette elettriche e delle utenze in generale;
  • l’approvazione di facilitazioni per l’accesso delle imprese al Fondo di garanzia per le Pmi;
  • l’introduzione di contributi straordinari per la ripresa delle attività, una volta accertati i danni;
  • la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui bancari;
  • l’attivazione di strumenti a sostegno del reddito, come cassa integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale o Cig in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti.

Si aspetta l’ufficialità riguardo ad i destinatari di tali provvedimenti ma quasi sicuramente saranno inclusi i territori indicati dall’allegato al decreto 6 del 23 febbraio 2020, ossia i seguenti Comuni:

  • Bertonico (Lombardia);
  • Casalpusterlengo (Lombardia);
  • Castelgerundo(Lombardia);
  • Castiglione D’Adda (Lombardia);
  • Codogno (Lombardia);
  • Fombio (Lombardia);
  • Maleo (Lombardia);
  • San Fiorano (Lombardia);
  • Somaglia (Lombardia);
  • Terranova dei Passerini (Lombardia);
  • Vo’ (Veneto).

Alle aree in questione devono essere applicate le misure del decreto legge che, dal punto di vista lavorativo, prevede la sospensione dello svolgimento delle attività per i lavoratori residenti o domiciliati.

La sospensione riguarda anche le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, in particolare quelle le cui attività possono essere svolte da casa o a distanza.

Nei comuni interessati dalle misure del decreto del Consiglio dei Ministri uno degli interventi è quello dell’applicazione del lavoro agile regolato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Come si legge nell’articolo 3 del decreto numero 6 del 23 febbraio tale modalità è:

“applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”

Lo stesso articolo prevede provvedimenti anche sugli obblighi di informativa:

“Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.”

Forti limitazioni sono anche previste per il trasporto di persone e cose.

Coronavirus, il testo ufficiale del decreto legge: le altre misure da mettere in pratica

Tra le misure per contenere la diffusione del Coronavirus del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 ci sono quelle previste dall’articolo 2.

Tale articolo prevede che:

“gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

L’obbligo, ovviamente, riguarda tutti i soggetti che sono transitati ed hanno sostato nei comuni indicati che, seguendo tali misure, possono supportare l’operato del personale sanitario per limitare al massimo la diffusione del virus.

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