Controlli fiscali, nessuno stop per i comuni: libera la notifica degli accertamenti esecutivi

Controlli fiscali senza sospensione per i comuni che, anche nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 agosto 2020, saranno liberi di emettere gli atti di accertamento esecutivo, secondo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Controlli fiscali, nessuno stop per i comuni: libera la notifica degli accertamenti esecutivi

Controlli fiscali senza sospensione per i comuni: termini ordinari e senza proroga per gli atti di accertamento esecutivo, importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.

I comuni ed i soggetti affidatari potranno procedere anche nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 alla formazione e notifica degli atti di accertamento esecutivo nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato tasse ed imposte locali.

Proseguono quindi a ruota libera i controlli fiscali da parte degli enti locali, per i quali si applica però la sospensione dei termini di versamento. A fare chiarezza è la risoluzione n. 6 pubblicata dal Dipartimento delle Finanze del MEF il 16 giugno 2020.

Un chiarimento che riepiloga le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 proprio nell’ambito delle attività di controllo fiscale per i tributi locali: si velocizza la procedura di recupero delle imposte non versate, senza il passaggio relativo all’emissione della cartella esattoriale da parte dell’AdER.

Controlli fiscali, nessuno stop per i comuni: accertamenti esecutivi dal 2020

Non si fermano i controlli degli enti locali durante il periodo di emergenza causato dal coronavirus. Questo è quanto ribadito dal MEF con la circolare n. 6/DF del 6 giugno 2020.

L’articolo 67 del decreto legge n. 18 del 2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

La sospensione prevista dal decreto Cura Italia non ferma l’attività degli enti impositori, ma congela esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo. La ratio della norma, prosegue il MEF, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

C’è poi da analizzare quanto previsto dall’articolo 68 che, ricorda la circolare del Dipartimento delle Finanze:

“dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

MEF - risoluzione n. 6/DF del 16 giugno 2020
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori - Accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Artt. 67 e 68 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Quesito.

Sospensione dei termini di versamento che si applica anche alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali.

Considerazioni a parte per gli avvisi di accertamento esecutivo, strumento messo a disposizione degli enti locali a partire dal 1° gennaio 2020 per velocizzare la procedura di recupero di tasse ed imposte non versate.

Controlli fiscali dei comuni, accertamenti esecutivi dal 1° gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020, oltre a riformare le imposte locali introducendo la nuova IMU, ha modificato la procedura per la riscossione ed i controlli.

Dal 1° gennaio 2020 viene concesso ai comuni il potere si emettere atti di accertamento esecutivo. Come riassunto dalla circolare del Dipartimento delle Finanze,

“l’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).”

L’atto di accertamento esecutivo emesso dal Comune riduce i tempi, ed unifica l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.

Controlli fiscali, notifica atti di accertamento esecutivo senza sospensione. Proroga per i versamenti

Sono due gli aspetti evidenziati dal MEF per motivare la propria interpretazione circa la possibilità di notifica degli atti di accertamento esecutivo:

  • nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020, l’atto di accertamento del Comune rientra nella sospensione solo una volta divenuto esecutivo, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari fino al decorso del termine di cui al comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015;
  • per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti.

Un insieme di disposizioni che comportano la possibilità per il Comune di notificare gli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, fermo restando il rinvio del termine per il versamento da parte del contribuente.

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