Arrivano le istruzioni INPS per l’incentivo che mira a sostenere i processi di aggregazione e garantire formazione e tutela occupazionale
In partenza il nuovo esonero contributivo per favorire processi di riorganizzazione aziendale più sostenibili.
L’INPS fornisce le istruzioni operative per le nuove imprese aggregate che raggiungono un organico complessivo di almeno 1.000 dipendenti.
L’agevolazione consente di beneficiare di un esonero contributivo da 3.500 euro annui per ciascun dipendente per 2 anni e di un altro sgravio contributivo di 2.000 euro per i 12 mesi successivi.
Tra le condizioni per la fruizione la presentazione di un progetto industriale con azioni di politica attiva per la formazione dei dipendenti.
Esonero contributivo per le nuove imprese aggregate: le istruzioni INPS
Diventa operativo il bonus introdotto dal decreto-legge 4/2024 a sostegno dei processi di aggregazione tra imprese.
Con il messaggio n. 3344/2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative sul funzionamento dell’agevolazione e il via libera alla fruizione.
Si tratta del nuovo incentivo introdotto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 con l’obiettivo di sostenere le operazioni straordinarie d’impresa garantendo al contempo la formazione e la tutela occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
Il bonus consiste in un esonero contributivo ed è riconosciuto alle nuove imprese nate da processi di aggregazione con almeno 1.000 dipendenti.
Nello specifico, l’agevolazione è riservata alle nuove imprese costituite attraverso fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d’azienda che:
- raggiungono un organico complessivo di almeno 1.000 lavoratori;
- sottoscrivono un accordo sindacale in sede governativa con la presenza dei Ministeri del Lavoro e delle Imprese;
- presentano un progetto industriale con azioni di politica attiva per la formazione dei dipendenti.
Il bonus, come detto, prevede un esonero contributivo che viene concesso ai datori di lavoro in diverse misure per 3 anni.
In particolare, l’esonero contributivo prevede:
- lo sgravio fino al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), con un massimale di 3.500 euro annui per lavoratore (quindi 291,66 euro mensili) per i primi 24 mesi;
- l’esonero fino a 2.000 euro annui per lavoratore (quindi 166,66 euro mensili) per i successivi 12 mesi.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.
Esonero contributivo per le nuove imprese aggregate: le condizioni per la fruizione
Per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le nuove imprese aggregate è comunque necessario rispettare precise condizioni.
Nello specifico, per poter accedere al beneficio, l’impresa deve garantire:
- almeno 200 ore di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore durante il periodo agevolato;
- tutela del perimetro occupazionale esistente per almeno 48 mesi;
- interruzioni del rapporto di lavoro consentite solo per giusta causa, dimissioni volontarie o strumenti incentivanti con consenso del lavoratore.
Ad effettuare tutte le verifiche del caso sull’effettiva erogazione della formazione sarà l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In caso di mancato rispetto degli obblighi formativi o di interruzioni illegittime dei rapporti di lavoro, è prevista la revoca dell’esonero con sanzioni fino al doppio dell’importo fruito.
L’accesso all’incentivo richiede inoltre l’autorizzazione del Ministero del Lavoro, che verifica la disponibilità delle risorse e comunica all’INPS i dati delle imprese beneficiarie. Solo dopo questa comunicazione, l’Istituto attribuisce all’impresa il codice di autorizzazione “2L” che consente la fruizione dell’esonero tramite conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributivo per le nuove imprese aggregate: le istruzioni INPS