Contributi INPS, stop alla sospensione: versamenti entro la scadenza del 16 marzo

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contributi INPS: riprendono i versamenti dopo la sospensione prevista per l'emergenza Covid -19. La scadenza per il pagamento in unica soluzione o della prima rata è fissata al 16 marzo 2021. Lo ha reso noto l'INPS con il messaggio numero 896 del 2 marzo 2021 in cui sono contenute le istruzioni da seguire.

Contributi INPS, stop alla sospensione: versamenti entro la scadenza del 16 marzo

Contributi INPS: si avvicina la scadenza per il versamento delle somme dovute dopo il periodo di sospensione dei versamenti previdenziali ed assistenziali per attività e zone, misura prevista in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid -19.

Lo annuncia lo stesso Istituto con il messaggio numero 896 del 2 marzo 2021 che illustra le modalità di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dai Decreti Ristori lo scorso autunno offrendo le relative istruzioni contabili.

È fissato al 16 marzo 2021 il termine ultimo per pagare la prima delle quattro rate previste o, qualora sia stata scelta come opzione, per il pagamento in un’unica soluzione.

Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, quali sono le indicazioni fornite dall’INPS in merito ai versamenti.

Contributi INPS, stop alla sospensione: versamenti entro la scadenza del 16 marzo

Dopo la sospensione dei contributi INPS relativi a novembre e a dicembre 2020 prevista dai Decreti Ristori uno, bis e quater, si avvicina la scadenza per il versamento: la data da cerchiare in rosso è il 16 marzo 2021.

Lo ha ricordato l’INPS con il messaggio numero 896 del 2 marzo 2021.

Tra pochi giorni le aziende a cui era stato concesso il beneficio dovranno effettuare i pagamenti rimandati o in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo e senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda, in linea generale, che sono interessati da detto rinvio i datori di lavoro con le caratteristiche indicate dai diversi provvedimenti emergenziali, come ad esempio appartenere a un settore o avere sede in un territorio oggetto di particolari restrizioni.

In caso di frazionamento, l’INPS stabilisce che la prima rata dovrà essere sempre versata entro la scadenza del 16 di ogni mese e non potrà essere inferiore a 50,00 Euro. In caso di mancato versamento anche solo di due di queste rate, seppur non consecutive, si verrà esclusi dal beneficio del pagamento rateale.

Qualora, poi, l’Agenzia delle Entrate accerti alla mancanza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario.

Contributi INPS, stop alla sospensione: le istruzioni sulle modalità di pagamento

Il messaggio INPS del 2 marzo fornisce le indicazioni per i versamenti relativi a ciascuna gestione. L’Istituto, in particolare, si riferisce al versamento dei seguenti contributi:

  • quelli dovuti dalle aziende;
  • quelli dovuti dai liberi professionisti e dai committenti alla Gestione separata;
  • quelli dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi;
  • quelli dovuti per i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, i contributi da versare a mezzo modello F24 in cui dovrà essere compilata la “sezione INPS” utilizzando il codice contributo “DSOS”, corrispondono agli importi sospesi indicati nel flusso Uniemens con i rispettivi codici di sospensione N974, N975 e N976.

L’INPS, peraltro, rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese secondo le modalità che seguono:

SedeCausale contributoMatricola INPS/Filiale AziendaCodice/INPSPeriodo dalPeriodo alImporto versato
DSOS PPNNNNNNCCN9XX mm/aaaa mm/aaaa

Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione sperata, viceversa, i pagamenti devono essere effettuati sempre compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “sezione INPS” del modello F24, ma secondo le modalità seguenti:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa

Infine l’INPS specifica che il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione pubblica avviene con imputazione ai relativi conti in uso, associati agli specifici codici tributo, che sono i seguenti:

  • 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
  • 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del documento di prassi dell’Istituto diffuso sul sito istituzionale.

INPS - messaggio numero 896 del 2 marzo 2021
Scarica il messaggio INPS su Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni contabili

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