Contributi INPS artigiani e commercianti: utili senza lavoro esclusi dalla base imponibile

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contributi INPS artigiani e commercianti: sono esclusi dall'imponibile gli utili percepiti dai soci per la solo partecipazione alla società di capitali ma senza lo svolgimento di attività lavorativa. Dopo anni l'Istituto cambia posizione e si allinea con la Corte di Cassazione. Le regole chiarite nella circolare numero 84 del 10 giugno 2021.

Contributi INPS artigiani e commercianti: utili senza lavoro esclusi dalla base imponibile

Contributi INPS artigiani e commercianti: gli utili che i soci percepiscono per la partecipazione a società di capitali, senza lo svolgimento dell’attività lavorativa, sono esclusi dall’imponibile.

Con la circolare numero 84 del 10 giugno 2021, l’INPS cambia la sua posizione dopo anni per allinearsi alla Corte di Cassazione.

Secondo quanto chiarito dall’Istituto, la regola si applica dal periodo di imposta 2020 e quindi dalla dichiarazione dei redditi 2021. Ma trattandosi di una circolare, e quindi di una fonte subordinata, finalizzata solo a dare indicazioni pratiche, un solo passo indietro nel tempo sembra riduttivo.

Contributi INPS artigiani e commercianti: utili senza lavoro esclusi dalla base imponibile

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è determinante per stabilire se sono dovuti o meno i contributi INPS artigiani e commercianti. È da qui che sorge l’obbligo contributivo.

“La sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale”, aveva sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23790/2019.

E infatti i redditi di capitale, che vengono attribuiti ai soci che sono iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che derivano dalla partecipazione a società di capitali per la quale però non lavorano, devono escludersi dalla base imponibile contributiva. A confermarlo è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 7476 del 2020.

Dopo anni anche l’INPS cede a questa interpretazione. Nella circolare numero 84 del 10 giugno 2021 si legge:

“Le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020”.

Sulla base dei chiarimenti forniti, quindi, pur essendo in vigore la stessa norma per gli anni 2017, 2018 o 2019 si applicherebbero regole diverse.

Ma la circolare diffusa dall’Istituto è una fonte subordinata e, sebbene il riconoscimento di una certa interpretazione sia di fondamentale importanza, le indicazioni pratiche non possono stabilire anche i tempi di applicazione della regola.

Contributi INPS artigiani e commercianti non dovuti dai soci con utili ma senza lavoro

All’esclusione della base imponibile degli utili ottenuti dai soci senza svolgere attività lavorativa si arriva da un’attenta analisi delle norme di riferimento.

Si parte da quanto stabilito dall’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384:

“A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Ed è proprio dalla lettura di questo passaggio che si arriva ad affermare che i contributi INPS artigiani e commercianti non sono dovuti sugli utili percepiti dai soci senza attività di lavoro.

Bisogna fare, infatti, una differenza tra redditi di impresa, articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che sono strettamente collegati all’esercizio di attività e redditi di capitale, articolo 44 del TUIR. I primi entrano nella base imponibile, i secondi no.

Partendo da queste considerazioni esposte dalla Corte di Cassazione e condivise anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’INPS arriva alla conclusione che segue:

“Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS numero 84 del 2021.

INPS - Circolare numero 84 del 10 giugno 2021
Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Precisazioni

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