Contributi a fondo perduto, non rientrano nel calcolo dei limiti di reddito del regime forfettario

Tommaso Gavi - Imposte

Contributi a fondo perduto, gli importi del decreto Sostegni non rientrano nel calcolo dei redditi per l'applicazione del regime forfettario. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 443 del 24 giugno 2021: le somme hanno la finalità di compensare gli effetti economici causati dal coronavirus.

Contributi a fondo perduto, non rientrano nel calcolo dei limiti di reddito del regime forfettario

Contributi a fondo perduto, le somme previste dal decreto Sostegni non rientrano nel calcolo del reddito per determinare il superamento del limite per l’applicazione del regime forfettario.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 443 del 24 giugno 2021.

Le agevolazioni delle tipologie indicate non rilevano per il raggiungimento della soglia di esclusione in quanto hanno la finalità di compensare gli effetti economici e finanziari causati dal coronavirus.

Contributi a fondo perduto, non rientrano nel calcolo dei limiti di reddito del regime forfettario

Tra i numerosi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nella mattinata del 24 giugno 2021, con oggetto i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni, ce n’è uno che prende in esame la situazione delle partite IVA che applicano il regime forfettario.

Il quesito posto dall’istante riguarda la rilevanza delle somme nella determinazione dei compensi per l’eventuale superamento del limite reddituale di 65 mila euro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, della risposta all’interpello numero 443 del 24 giugno 2021, si inseriscono nel solco già tracciato da precedenti documenti di prassi: il contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dal decreto sostegni, e le agevolazioni di tale tipologia, non rilevano ai fini della soglia.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 443 del 24 giugno 2021
Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni. Rilevanza del CFP ai fini della soglia di accesso al regime forfetario.

Il contribuente non dovrà quindi considerare tali redditi nel calcolo per determinare l’eventuale superamento del reddito che esclude dall’applicazione del regime forfettario.

Prima di fornire i chiarimenti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Le somme in questione sono previste finanziaria dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Le modalità attuative della misura sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

I chiarimenti in merito sono stati forniti dai seguenti documenti di prassi:

Contributi a fondo perduto, non rientrano nel calcolo dei limiti di reddito del regime forfettario

Nel fornire i chiarimenti relativi alle somme previste dal decreto Sostegni, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 5/E del 2021.

Tale circolare si esprime sul comma 7 dell’articolo 1 del provvedimento che stabilisce che:

“Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

Nel documento di prassi citato, al paragrafo 2.1, si evidenzia il carattere di eccezionalità dei contributi erogati.

Le somme non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“si ritiene che il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevino ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.”

Il contribuente non deve, quindi, includere il contributo nel calcolo del limite previsto per la fruizione del regime forfettario.

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