Al via l’obbligo di informativa sull’uso dell’IA anche per i datori di lavoro

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Parte dal 10 ottobre l'obbligo di informativa sull'uso dell'Intelligenza Artificiale in azienda. Le novità interessano anche i datori di lavoro

Al via l'obbligo di informativa sull'uso dell'IA anche per i datori di lavoro

Datori di lavoro alle prese con l’obbligo di comunicare se si avvalgono di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Dal 10 ottobre è in vigore l’informativa obbligatoria, non solo per i professionisti nei confronti dei propri clienti ma anche per le aziende verso i propri dipendenti.

L’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, e in particolare in caso di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, ma anche nell’ambito dell’attribuzione di incarichi e compiti, diventa trasparente e dovrà garantire, tra gli altri aspetti, il rispetto dei diritti inviolabili dei lavoratori.

Al via l’obbligo di informativa sull’uso dell’IA anche per i datori di lavoro

Gli obblighi di informativa sono tra le novità in vigore in via immediata tra quelle previste dal DdL sull’Intelligenza Artificiale. Interesserà dal 10 ottobre i professionisti, ma anche i datori di lavoro.

È in particolare l’articolo 11 della legge n. 132/2025 a prevedere le regole in materia di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sul lavoro. L’uso dei sistemi di IA dovrà essere teso a migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori nonché migliorare la qualità e la produttività.

Un utilizzo ammesso quindi ma con le dovute cautele, e in aggiunta con l’obbligo di indicarlo in maniera chiara al lavoratore.

La norma introdotta dal DdL sull’Intelligenza Artificiale, in vigore dal 10 ottobre, rimanda all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152/1997, modificato ad ultimo dal Decreto trasparenza, per individuare i casi e le modalità di informativa.

Informativa sull’IA ai lavoratori, quando e come

In particolare, l’adozione di sistemi intelligenti in azienda dovrà essere comunicata palesemente al lavoratore qualora questi incidano ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché nell’ambito della sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

L’informativa dovrà essere resa in caso di nuove assunzioni prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dovrà dettagliare:

  • gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dell’IA;
  • gli scopi e le finalità dell’utilizzo;
  • la loro logica e funzionamento;
  • le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di IA;
  • le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  • il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Il lavoratore potrà richiedere di accedere ai dati usati e ottenere ulteriori informazioni sull’adozione dell’IA in azienda e, a loro volta, i datori di lavoro dovranno adempiere entro 30 giorni dalla richiesta, fornendo il pacchetto informativo per iscritto.

Uso dell’IA in azienda, modifiche da comunicare ai lavoratori almeno 24 ore prima

L’informativa da parte dei datori di lavoro dovrà essere inviata anche se si decide di integrare sistemi di IA in azienda dopo l’assunzione. Almeno 24 ore prima dell’adozione dei nuovi strumenti, i lavoratori dovranno essere informati per iscritto di ogni modifica che comporti variazioni sulle condizioni di svolgimento del lavoro.

Le informazioni dovranno essere sempre rese in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e dovrà essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria.

In assenza delle predette rappresentanze, l’informativa dovrà essere resa alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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