Contratto di espansione 2022, istruzioni INPS sul piano di esodo

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022 fornisce le istruzioni per l'attuazione del contratto di espansione nel biennio 2022/2023, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Per ogni annualità può essere indicato un solo piano di esodo, due solo in casi particolari. La scadenza per la risoluzione del rapporto è il 30 novembre di ogni anno.

Contratto di espansione 2022, istruzioni INPS sul piano di esodo

Contratto di espansione: l’INPS, con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022, fornisce le istruzioni operative in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.

Il contratto di espansione e il piano di esodo aziendale per i lavoratori prossimi alla pensione sono estesi fino al 2023. Per ogni annualità può essere presentato un unico piano e la risoluzione del rapporto deve avvenire entro il 30 novembre.

La domanda deve essere inviata all’INPS dal datore di lavoro, accompagnata dalla garanzia di adempimento, fideiussione bancaria o pagamento in un’unica soluzione.

I lavoratori possono beneficiare della prestazione anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali.

Contratto di espansione: le istruzioni INPS per il 2022 e il 2023

Tramite la circolare n. 88 del 25 luglio 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni operative in relazione alla disciplina dei contratti di espansione, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, comma 215 della legge, infatti, ha prorogato fino al 2023 la misura introdotta dal Decreto Crescita, estendendola dal 1° gennaio 2022 anche alle imprese di dimensioni minori, con almeno 50 dipendenti.

Sono inclusi anche i datori di lavoro non imprenditori e i casi di aggregazione stabile di imprese.

Il contratto di espansione permette ai lavoratori che si trovano a meno di 5 anni dalla pensione di uscire anticipatamente e di ricevere un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto, come stabilito dall’art. 41, comma 5bis del decreto legislativo n. 148/2015, modificato dalla Legge di Bilancio.

L’indennità mensile, dunque, per il biennio 2022/23, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS.

Questi devono trovarsi a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata, aver maturato il requisito minimo contributivo e devono aver risolto il rapporto di lavoro in maniera consensuale entro il 30 novembre 2023.

Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari. Inoltre, come indicato nella circolare n. 48/2021:

“L’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi, della pensione anticipata c.d. quota 100 e opzione donna, nonché della pensione anticipata per i lavoratori cc.dd. precoci.”

Per l’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita secondo i dati ISTAT.

Contratto di espansione: come presentare il piano di esodo

Nel contratto di espansione può essere indicato un solo piano di esodo per ogni annualità. Questo per consentire il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa relativi ai benefici.

Solamente nel caso di un numero elevato di lavoratori è possibile prevedere due piani di esodo e due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro nello stesso anno.

Nel contratto di espansione, per ogni piano di esodo, devono essere indicati:

  • il numero massimo dei lavoratori interessati;
  • la data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori dello stesso piano di esodo.

In relazione alla data, l’INPS specifica che la scadenza per la risoluzione del rapporto di lavoro per il 2022 e il 2023 è fissata al rispettivo 30 novembre.

Il datore di lavoro interessato deve presentare domanda all’INPS per ogni piano di esodo. Questa deve essere accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui si fa carico.

L’obbligo di presentazione della fideiussione viene meno se il datore di lavoro effettua il versamento della provvista in un’unica soluzione.

Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare alla struttura INPS territoriale:

  • la copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
  • la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile, disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione “Moduli”;
  • la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”), disponibile nella sezione “Moduli”.

Le domande di certificazione del diritto vanno presentate almeno 90 giorni prima della data di inizio del trattamento.

Contratto di espansione: riconoscimento anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali

La prestazione può essere riconosciuta anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali.

L’unico requisito per la concessione del trattamento al lavoratore è che il fondo sia pienamente operativo. L’indennità mensile e la contribuzione correlata riconosciute attraverso i fondi, infatti, mantengono le stesse caratteristiche.

Allo stesso modo, il datore di lavoro è tenuto a presentare una garanzia in relazione agli obblighi assunti sia nei confronti dell’Istituto sia dei lavoratori beneficiari, quindi una fideiussione bancaria o il pagamento in un’unica soluzione.

Nel caso in cui la possibilità di applicazione della misura non sia prevista dal regolamento del fondo, il Ministero del Lavoro ha specificato che per consentire l’operatività della misura non sono necessarie modifiche né apposite deliberazioni.

Per quanto non disposto dalla Legge di Bilancio 2022 l’INPS rimanda alle istruzioni della circolare n. 48/2021.

INPS - Circolare n. 88 del 25 luglio 2022
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Variazioni al piano dei conti

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