Fondi di solidarietà: scadenza 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle novità della Legge di Bilancio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS con il messaggio n. 2936 del 22 luglio comunica che la scadenza del 31 dicembre per l'adeguamento dei fondi di solidarietà, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, si considera rispettato se viene sottoscritto l'accordo collettivo tra le parti sociali. I fondi dovranno garantire una tutela per sospensione/riduzione delle attività anche per causali straordinarie.

Fondi di solidarietà: scadenza 31 dicembre 2022 per l'adeguamento alle novità della Legge di Bilancio

I Fondi di solidarietà devono adeguarsi alle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2022 entro la scadenza del 31 dicembre.

Inoltre, devono garantire tutele anche in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per causali straordinarie.

Nel messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in materia di fondi di solidarietà, in particolare sulle tutele previste, l’obbligo di adeguamento e al fondo per l’artigianato (FSBA).

Dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà devono assicurare ai lavoratori tutele nei casi di riduzione o sospensione dell’attività sia per causali ordinarie sia straordinarie ed adeguarsi entro la fine dell’anno, come previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Fondi di solidarietà: adeguamento entro dicembre e tutela anche per causali straordinarie

L’INPS tramite il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 fornisce alcuni chiarimenti riguardo la riforma degli ammortizzatori sociali, in particolare in relazione ai fondi di solidarietà bilaterale.

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato in modo rilevante il quadro normativo relativo ai fondi di solidarietà, la loro disciplina e la misura dei sostegni, in particolare gli articoli 26, 27 e 40 del Dlgs n. 148/2015.

Si tratta dei fondi di solidarietà bilaterale, dei fondi di solidarietà alternativi e del fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che assicurano ai lavoratori un trattamento di integrazione salariale in caso di interruzione o sospensione dell’attività.

I fondi devono essere istituiti obbligatoriamente per tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione. Inoltre, è stato eliminato il limite minimo di 5 dipendenti oltre il quale scattava l’obbligatorietà. L’assegno di integrazione salariale, infatti, diventa accessibile anche per le aziende con meno di 5 dipendenti.

Il termine per l’adeguamento da parte dei fondi già costituiti è stato fissato al 31 dicembre 2022. L’Istituto chiarisce che per rispettare il termine previsto è sufficiente che le Parti sociali sottoscrivano l’accordo collettivo entro tale data.

Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e CIGS

In riferimento agli interventi di cassa integrazione straordinaria (CIGS), l’art. 20 del Dlgs n. 148/2015 stabilisce che per i periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022 questa possa essere applicata solamente ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterale che nei sei mesi precedenti abbiano occupato in media più di 15 dipendenti.

In seguito agli interventi legislativi, le imprese artigiane dell’indotto, cioè quelle attività produttive che soddisfano le esigenze di beni e servizi di grandi complessi industriali, non rientrano più nel campo di applicazione della CIGS ma nell’ambito del fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA).

Questo, pertanto, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per causali straordinarie.

Fondi di solidarietà: tipologia e durata delle tutele previste

Tra le modifiche previste al Dlgs n. 148/2015 dalla Legge di Bilancio 2022 rientra anche la costituzione, a partire dal 1° gennaio 2022, di fondi di solidarietà bilaterali per quei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO).

L’obiettivo è quello di garantire tutele per i lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività, sia per causali ordinarie sia straordinarie.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022, dunque, i fondi in questione sono tenuti ad assicurare un assegno di integrazione salariale per una durata almeno pari a quella del trattamento di cassa integrazione.

I fondi già costituiti dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 in modo da assicurare periodi minimi di durata della prestazione secondo i termini riportati in tabella.

Datori di lavoroDurata minima che deve essere garantita dal Fondo
Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie sia straordinarie
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

24 mesi per causale CIGS «riorganizzazione aziendale»(anche per realizzare processi di transizione);

12 mesi per causale CIGS «crisi aziendale»;

36 mesi per causale CIGS «contratto di solidarietà»

I lavoratori che percepiscono l’assegno dei fondi di solidarietà e del fondo di integrazione salariale (FIS) hanno diritto, dal 1° marzo 2022, anche all’assegno unico per il nucleo familiare previsto per le famiglie senza figli a carico, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale.

Infine, l’INPS sottolinea come, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro tutelati dai fondi di solidarietà bilaterali non siano più tenuti al versamento dei contributi relativi ai trattamenti di cassa integrazione.

INPS - Messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novelle di cui alla legge n. 234/2021. Precisazioni

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