Contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Pensioni

Contratto di espansione e piani di esodo aziendale: l'INPS, con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, fornisce le istruzioni in attuazione alle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, con particolare attenzione alla procedura di scivolo dei lavoratori prossimi alla pensione.

Contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021: le istruzioni INPS

Contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021: disponibili le nuove istruzioni INPS in applicazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

L’istituto ha infatti pubblicato il 24 marzo 2021 la circolare numero 48, contenente le istruzioni per le imprese ammesse a questa modalità di prepensionamento, prorogata dall’ultima Manovra fino al 2021.

Il contratto di espansione, introdotto dal decreto Crescita in via sperimentale per gli anni 2019-2020, è una misura volta ad agevolare imprese con organico superiore alle 1.000 unità - per il 2021 con limite abbassato a 500 - che hanno necessità di avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e che hanno un impatto sui processi aziendali.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la sperimentazione per tutto il 2021 e ha introdotto alcune novità in ordine ai requisiti d’accesso allo scivolo previsto per alcuni lavoratori.

Contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021: le istruzioni INPS

La circolare numero 48 del 24 marzo 2021 riepiloga la normativa di riferimento del contratto di espansione e fornisce le istruzioni dettagliate per l’avvio dei piani concordati di esodo.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in riferimento alle imprese che possono accedere a questa contrattazione sperimentale.

Solo per il 2021 il contratto di espansione può essere stipulato da imprese con organico superiore alle 500 unità (dalle 1.000 precedenti), limite che si abbassa ulteriormente a 250 unità per gli accordi volti al prepensionamento.

L’articolo 24 del decreto legislativo 145/2015 disciplina le modalità di stipula in sede governativa del contratto di espansione tra Ministero del Lavoro, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le loro rappresentanze aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.

In particolare, come evidenziato dall’INPS con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, il contratto di espansione deve contenere i seguenti elementi:

  • il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015;
  • la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile, ossia al prepensionamento;
  • la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio del prepensionamento, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso al prepensionamento, invece, è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

Contratto di espansione e piani di esodo aziendale: i lavoratori destinatari dell’indennità INPS

In un’ottica di rinnovamento delle imprese, quindi, un contenuto essenziale del contratto di espansione è il numero dei lavoratori che, non potendo essere riqualificati, possono essere incentivati ad un’uscita anticipata dall’azienda.

L’accordo viene appunto siglato da datore di lavoro ed organizzazioni sindacali aziendali e il lavoratore vi aderisce successivamente.

L’esodo concordato avviene attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo.

Ecco quindi che l’INPS ricorda che l’indennità mensile riconosciuta a seguito della stipula dell’accordo di esodo è destinata agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Tale indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile.

Questa prima decorrenza, peraltro, non deve distare più di 60 mesi - 5 anni - dall’avvenuta risoluzione del rapporto.

L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Contratto di espansione e piano di esodo: le istruzioni per presentare domanda

Il datore di lavoro interessato presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore presso la struttura territoriale competente, individuata secondo le seguenti regole:

  • in via generale in base alla residenza del lavoratore;
  • per alcuni fondi speciali le cosiddette Sedi Polo.

Mentre al solo fine del calcolo dell’indennità mensile, in caso di lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la struttura territoriale competente è quella del datore di lavoro.

L’istanza deve essere accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è anche tenuto a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, quando dovuta.

Infine, a seguito della liquidazione della prestazione l’INPS ricorda che viene inviata al lavoratore una comunicazione con le informazioni relative all’importo e alla data di scadenza della prestazione medesima, nonché l’avviso che, per accedere al trattamento pensionistico alla scadenza dell’indennità, occorre presentare tempestivamente la relativa domanda.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al testo integrale dell’ampia circolare numero 48 del 24 marzo 2021.

INPS - circolare numero 48 del 24 marzo 2021
Scarica la circolare su Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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