Contratto di comodato: quando e come si registra

Gianfranco Antico - Leggi e prassi

Come e quando si registra il contratto di comodato

Contratto di comodato: quando e come si registra

Oggi trattiamo un tema ever green, molto interessante ma che spesso genera un po’ di fraintendimenti tra cittadini, cittadine e, a volte, addirittura fra gli addetti ai lavori.

Iniziamo da qualche considerazione sulle regole di base, per poi andare ad analizzare gli aspetti pratici.

L’articolo 1803 del codice civile individua il comodato con quel contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodataria) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Nel secondo capoverso viene esplicitato che “il comodato è essenzialmente gratuito”.

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Il contratto di comodato: come funziona

In linea generale si può osservare che il comodato non è assimilabile ai contratti con prestazioni patrimoniali che comportino movimenti di ricchezza.

Tale negozio, invero, nella struttura tipica disciplinata dall’art. 1803 del Codice civile rientra fra i cd. rapporti di cortesia, basato sulla fiducia personale intuitus personae che non generano, cioè, alcun vincolo di carattere giuridico.

L’ordinamento giuridico prende in considerazione il comodato, in quanto con esso la detenzione della cosa, a differenza di quanto avviene negli altri rapporti di cortesia, passa alla persona che riceve il favore (comodatario), i cui obblighi, nei limiti e nei termini di godimento, vengono previsti e disciplinati a tutela dei diritti del comodante sulla cosa stessa.

Caratteristiche del contratto di comodato sono:

  • la realità (in quanto il contratto si perfeziona con la consegna della cosa);
  • l’obbligatorietà (in quanto il comodatario acquista solo un diritto personale e non vi è traslazione di proprietà della cosa data in uso);
  • la unilateralità (in quanto implica prestazione da una sola parte, cioè la restituzione della cosa da parte del comodatario);
  • la gratuità (se il contratto prevedesse un corrispettivo si configurerebbero altri contratti, come ad esempio la locazione).

Conformemente al principio di libertà della forma, il contratto di comodato può essere redatto verbalmente o per iscritto.

Il comodato si definisce precario quando non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata; in tal caso, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda (ad nutum - art.1810 del C.C.).

Gli obblighi del comodatario sono disciplinati dall’art. 1804 del Codice civile. Il comodatario, pertanto, “è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia”, non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, e non può concedere a un terzo il godimento della cosa, senza aver ricevuto il consenso del comodante, il quale può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno, se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti.

Fra le obbligazioni del comodatario spicca, pertanto, l’obbligo di custodia, che riguarda anche gli accessori, e tale obbligo non si estingue con la cessazione del contratto, ma persiste fino al momento dell’effettiva riconsegna.

Il comodatario, secondo l’art. 1808 del Codice civile, non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie ed urgenti.

In base alla norma civilistica sopra indicata e in forza del generale obbligo di conservazione della cosa, di cui all’art. 1804 del C.C., il comodatario dovrà sopportare non solo le spese necessarie all’uso ma anche quelle per l’ordinaria manutenzione.

Ai fini delle imposte dirette i beni concessi in comodato devono sempre essere dichiarati dal comodante, dato che il comodatario non è titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma solo di un diritto personale di godimento.

Il comodato avente ad oggetto beni immobili è soggetto a registrazione obbligatoria.

Per fruire dell’agevolazione IMU/TASI l’articolo 1, comma 10, della L. n. 208/2015, prevede la facoltà di registrare telematicamente, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, i contratti di comodato aventi ad oggetto beni immobili stipulati verbalmente. La base imponibile ai fini IMU/TASI è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

Se redatto in forma scritta, occorre registrarlo entro 30 giorni dalla data di stipula.

Se, invece, il contratto è verbale, è obbligatorio registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Una cosa, comunque, si ritiene necessaria, ancorché non obbligatoria in via di principio, affinché il comodato possa produrre “effetti fiscali”: il contratto se non registrato, deve almeno avere “data certa” (per esempio attraverso lo scambio di corrispondenza del contratto a mezzo raccomandata R.R.).

La registrazione del contratto o la “data certa” permettono ai verificatori del Fisco di appurare in sede di controllo la deducibilità o meno dei costi sostenuti e garantiscono il contribuente da eventuali presunzioni fiscali.

Le modalità di registrazione

Il modello di Registrazione Atti Privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione del contratto di comodato.

Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Il file così realizzato conterrà, quindi: la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti; gli eventuali documenti allegati all’atto; la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

Si legge nel sito dell’Agenzia delle Entrate che il servizio online restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, rilascia un’altra ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta registrazione dell’atto, rilasciandone gli estremi.

Diversamente, tale ricevuta contiene i motivi della mancata registrazione.

Le ricevute telematiche sono disponibili nella sezione “Ricevute” dell’area riservata del sito dell’Agenzia. Per la verifica degli esiti del pagamento, le cui modalità sono descritte nel paragrafo “Imposte”, è necessario attendere un’ultima ricevuta rilasciata dal servizio online.

Il contratto di comodato è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e ad imposta di bollo, pari a 16 euro, ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Contratto di comodato
Fac simile di un contratto di comodato

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