Contratti a termine, durata superiore a un anno per specifiche esigenze: la novità nel DL Sostegni bis

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contratti a termine liberalizzati: i rapporti potrebbero avere una durata superiore ad un anno anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. Questa è la novità, inserita nella legge di conversione al DL Sostegni bis, che andrebbe a inibire l'impalcatura del Decreto Dignità fino al 30 settembre 2022.

Contratti a termine, durata superiore a un anno per specifiche esigenze: la novità nel DL Sostegni bis

I limiti imposti alla durata dei contratti a termine potrebbero essere messi da parte fino al 30 settembre 2022 con una modifica apportata al Decreto Sostegni bis.

Un emendamento approvato alla legge di conversione, ora in fase di discussione alla Camera, infatti, andrebbe a modificare il Decreto Dignità nella parte in cui stabilisce che il contratto di lavoro subordinato può avere una durata superiore ai dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro, solo in presenza di alcune condizioni.

A tali condizioni verrebbe aggiunta l’ampia ipotesi delle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi che, di fatto, scioglierebbe i vincoli imposti al contratto a tempo determinato.

Contratti a termine liberalizzati: il Sostegni bis convertito bloccherà il Decreto Dignità?

I contratti collettivi di qualunque livello, nazionali, aziendali e territoriali, potrebbero introdurre nuove causali per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore ad un anno.

Una prospettiva che potrebbe farsi concreta se l’art. 41-bis della legge di conversione al Decreto Sostegni bis venisse approvato nella sua versione aggiornata al 13 luglio.

Camera dei Deputati - Disegno di Legge di conversione al DL Sostegni bis aggiornato al 13 luglio 2021
Scarica il DDL su Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Del resto già l’articolo 21, del T.U. sui contratti di lavoro riferito al rinnovo dei rapporti a termine acausali risulta in via eccezionale “congelatofino al 31 dicembre del 2021 dal primo Decreto Sostegni.

L’art. 19 del Decreto Dignità, infatti, pone determinati paletti sui rapporti a termine che, appunto, possono superare un anno - ma mai 2 anni - solo quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

A queste due ipotesi, il Decreto Sostegni bis nella sua nuova formulazione ne aggiunge una nuova valida fino al 30 settembre 2022: ai contratti di lavoro subordinato, sino a questa data, potrebbe essere apposto un termine di durata superiore a un anno qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro.

Una dicitura dai contorni molto ampi che, in maniera indiretta, potrebbe ampliare la disciplina originaria ritenuta, in un contesto di crisi occupazionale aggravato dalla pandemia, eccessivamente rigida per aziende e lavoratori.

I limiti dei contratti a termine imposti dal Decreto Dignità: la ragione della norma

Lo scopo dichiarato dai promotori del Decreto legislativo numero 81 del 15 giugno 2015 n. 81, è stato quello di contrastare la precarietà, scoraggiando il ricorso di contratti a termine e incentivando le aziende ad avviare un maggior numero di rapporti a tempo indeterminato.

In quest’ottica, il Decreto Dignità ha circoscritto sensibilmente la disciplina del contratto a termine vincolandone la durata a motivi specifici, le cosiddette cause del termine del contratto.

Si tratta, appunto delle causali citate a cui, la legge di conversione al Decreto Sostegni bis recentemente emendata, vorrebbe aggiungere “la chiave di volta” delle esigenze indicate dai contratti collettivi.

Si precisa, tuttavia, che per avere la certezza dell’effettività della modifica si dovrà attendere l’approvazione definitiva della norma che dovrebbe comunque intervenire entro il 24 luglio 2021.

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