Cos’è il CCNL?

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è un accordo stipulato a livello nazionale tra sindacati e associazioni rappresentative del datore di lavoro. Nella gerarchia delle fonti è subordinato alla legge e sovraordinato alla contrattazione individuale. Andiamo a vedere esattamente in cosa consiste.

Cos'è il CCNL?

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, abbreviato con la sigla CCNL, costituisce la fonte del diritto del lavoro con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro si accordano sulle regole generali che disciplinano il rapporto.

Tra le regole generali stabilite dai CCNL, per esempio, ci sono i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori del settore a cui, necessariamente, si devono conformare i contratti individuali.

Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, che cos’è il CCNL, a cosa serve e qual è la sua efficacia.

Cos’è il CCNL e qual è la sua efficacia?

IL CCNL è il “macro contratto” stipulato tra le organizzazioni dei datori di lavoro, come ad esempio Confindustria o Confcommercio, e i corrispondenti rappresentanti dei lavoratori, ovvero i sindacati di categoria.

All’interno della gerarchia delle fonti del diritto del lavoro, questo accordo si posiziona a metà tra la legge e il contratto individuale di lavoro, stipulato dal singolo dipendente con il proprio datore di lavoro. Questa sua collocazione determina i due effetti che seguono:

  • i contratti collettivi possono derogare alla legge solo in senso migliorativo. È vietata, infatti, la cosiddetta “reformatio in pejus”. Tuttavia, vi sono dei casi ex lege in cui è possibile tramite la contrattazione collettiva introdurre deroghe peggiorative rispetto alla disciplina legale, per esempio la L. numero 223/91, che consente alla contrattazione collettiva, nei casi di gravi crisi aziendali, di superare il divieto di demansionamento previsto dall’articolo 2103 del Codice Civile come alternativa ai licenziamenti collettivi;

In altri termini, se il CCNL di categoria prevede che la giornata lavorativa dei lavoratori sia di 8 ore, il contratto individuale non potrà in alcun modo aumentarle a 9, ma potrà di certo diminuirle a 7.

Il contenuto del CCNL

I CCNL affrontano temi di diversa natura, ma solitamente sono composti da due parti a seconda della tipologia delle regole e della loro efficacia sui rapporti di lavoro individuali e nello specifico:

  • la parte obbligatoria o economica, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti reciproci tra le controparti collettive del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.

La durata del CCNL

La durata del contratto collettivo è di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica. Questa specifica si rende necessaria perché prima del 2009, anno in cui è stato firmato un accordo interconfederale, la validità era distinta tra parte normativa e parte economica: quattro anni per la parte normativa e due anni per quella attinente alla retribuzione.

Alla scadenza dei tre anni, il CCNL cessa di produrre effetti e non è più vincolante, ma in ogni caso, restano valide le clausole attinenti alla retribuzione, atteso il rilievo costituzionale della prestazione contrattualmente dovuta al lavoratore.

Proprio per questa perdita immediata di efficacia, la procedura di rinnovo del contratto è avviata tre mesi prima della scadenza, con la presentazione delle cosiddette “piattaforme rivendicative”, l’insieme delle richieste avanzate dal sindacato nei confronti della controparte datoriale.

E, ancora, negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto e nel mese successivo le parti collettive hanno l’obbligo di non intraprendere iniziative di lotta sindacale, ad esempio con scioperi, manifestazioni o boicottaggio.

Infine, qualora il CCNL scada senza che le parti collettive trovino un accordo per il rinnovo, ai lavoratori è dovuta la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale, cioè un importo addizionale, un plus allo stipendio di natura provvisoria, che ha la funzione di preservare la retribuzione dagli effetti dell’inflazione.

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