Conguaglio fiscale 2018: disponibili le risultanze contabili INPS

Diego Denora - Modello 730

Conguaglio fiscale dichiarazione dei redditi modello 730/2018: messaggio numero 3459/2018 pubblicato dall'INPS.

Conguaglio fiscale 2018: disponibili le risultanze contabili INPS

Con il messaggio numero 3459 del 21 settembre 2018, l’INPS ha fornito importanti informazioni per i cittadini che hanno presentato il modello 730/4 indicando proprio l’Istituto di Previdenza quale sostituto d’imposta.

In particolare, l’INPS ha reso noto che i cittadini possono già verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del servizio Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino.

Si riporta di seguito il testo integrale del messaggio INPS ed il relativo file in formato .pdf

Conguaglio fiscale 2018 da modello 730/4: disponibili le risultanze contabili INPS

Ecco il testo integrale del messaggio numero 3459 del 20 settembre 2018 con cui l’INPS ha fornito importanti informazioni in ordine alle risultanze contabili del modello 730/4 in cui i contribuenti hanno indicato proprio l’Istituto di Previdenza quale sostituto d’imposta:

Con il presente messaggio si comunica che i contribuenti che hanno presentato il modello 730/4, indicando l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del servizio Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino.

In proposito si rammenta che l’Inps riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:

  • Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;
  • Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.

Il servizio consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
  • conferma che le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul presupposto della sussistenza del rapporto di sostituzione con l’Inps o, in caso contrario, diniego con conseguente restituzione;
  • trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in applicazione delle risultanze del modello 730.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in commento consente ai contribuenti di effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018.

Si ricorda, infine, che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari”.

Conguaglio fiscale 2018: risultanze contabili INPS disponibili nel cassetto previdenziale
Messaggio INPS numero 3459 del 21 settembre 2018

Cos’è il modello 730/4?

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730, ovvero il modello 730-4.

L’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.

I sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione: la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e seguenti o hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017.

La comunicazione deve contenere:

  • l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
    se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
  • l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

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