Modello 730 a debito e rateizzazione Irpef: regole e scadenze

Giuseppe Guarasci - Modello 730

Se dal modello 730/2019 emerge un debito Irpef è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo emerso dalle operazioni di conguaglio. Facciamo il punto sulle scadenze e sulle regole per il versamento a rate.

Modello 730 a debito e rateizzazione Irpef: regole e scadenze

Se dal modello 730/2019 emerge un debito Irpef è possibile pagare a rate secondo il calendario delle scadenze dell’Agenzia delle Entrate.

La rateizzazione del debito Irpef consiste nella possibilità di versare l’importo emerso dalle operazioni di conguaglio fiscale a partire dal 1° luglio ed entro la scadenza del 30 novembre, termine entro il quale sarà necessario aver completato il pagamento.

Sono diverse le fattispecie che, dopo la presentazione del modello 730/2019, possono portare all’emersione di un debito Irpef.

Si tratta ad esempio dei casi in cui sono state riconosciute detrazioni per figli o altri familiari a carico non spettanti, così come quando è stato riconosciuto il bonus Renzi e ci si trova tra i contribuenti obbligati alla restituzione.

La prima scadenza da ricordare anche nel caso di rateizzazione del debito Irpef da modello 730 è fissata al prossimo 1° luglio 2019 (agosto per i pensionati), data a partire dalla quale il sostituto d’imposta decurterà la prima rata direttamente dallo stipendio o, nel caso di assenza del sostituto, dovrà essere pagato l’F24 consegnato dal CAF.

Facciamo di seguito il punto su scadenze e regole per la rateizzazione del debito Irpef emerso dal modello 730/2019.

Modello 730 a debito e rateizzazione Irpef: regole e scadenze

Sarà a partire dal mese di luglio che i lavoratori dipendenti, nel caso di debito Irpef nel modello 730, si vedranno trattenere l’importo dell’imposta dovuta. Da questo mese iniziano infatti le operazioni di conguaglio fiscale, effettuate solitamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Per i pensionati le trattenute Irpef, così come i rimborso da 730, vengono invece effettuati dal mese di agosto o dicembre.

Il 1° luglio 2019 sarà quindi la prima scadenza anche per chi ha scelto di rateizzare i versamenti Irpef. Le ulteriori date, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi, con il termine ultimo per pagare che è fissato al 30 novembre.

Se la retribuzione del mese di novembre è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Le regole sulla rateizzazione del debito Irpef emerso dalla dichiarazione dei redditi sono differenti nei casi in cui non vi è un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale.

In questo caso è il contribuente che dovrà pagare direttamente l’Irpef emersa dal modello 730/2019 ed in particolare:

  • se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un intermediario, il CAF o il professionista dovrà trasmettere il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o, in alternativa consegnarlo compilato al contribuente che effettuerà direttamente il pagamento.
  • se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Il versamento del debito Irpef per i contribuenti senza sostituto d’imposta dovrà essere effettuato entro le scadenze previste per chi presenta il modello Redditi PF. Vediamo i dettagli.

Scadenza versamento Irpef a debito del modello 730/2019

I contribuenti non titolari di partita IVA e senza sostituto d’imposta possono effettuare il pagamento della prima rata dell’Irpef emersa dal modello 730/2019 entro il 1° luglio 2019 ovvero entro il 31 luglio 2019 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
1° luglio 31 luglio
31 luglio 0,32 31 luglio 0,00
2 settembre 0,65 2 settembre 0,33
30 settembre 0,98 30 settembre 0,66
31 ottobre 1,31 31 ottobre 0,99
2 dicembre 1,64 2 dicembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

Modello 730 integrativo per richiedere la rateizzazione dopo l’invio della dichiarazione

In conclusione si ricorda che nel caso di mancata richiesta di rateizzazione Irpef in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà possibile avvalersi dell’opzione per la dilazione del pagamento presentando il modello 730 integrativo.

Per tutte le regole su scadenza, modalità di presentazione e casi in cui si usa si consiglia di far riferimento alla guida dedicata.

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