Modello 730/2023 a debito, come funziona la rateizzazione: scadenze e regole

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

In caso di modello 730/2023 a debito è possibile optare per la rateizzazione delle somme dovute. A giugno si paga la prima rata e, in ogni caso, entro novembre bisogna aver versato la totalità delle somme dovute. Un focus sulle regole e sulle scadenze da seguire.

Modello 730/2023 a debito, come funziona la rateizzazione: scadenze e regole

I contribuenti con modello 730/2023 a debito possono pagare mediante rateizzazione delle somme dovute.

La prima scadenza da tenere a mente è fissata al 30 giugno, mentre per l’ultima delle rate bisognerà rispettare il termine ultimo del 30 novembre.

In merito alle regole per la rateizzazione del modello 730 bisogna distinguere due casistiche: i contribuenti con sostituto d’imposta si vedranno addebitare le somme dovute a titolo di debito IRPEF sullo stipendio o sulla pensione. Diversamente, in assenza di sostituto d’imposta bisognerà utilizzare il modello F24.

Modello 730/2023 a debito, come funziona la rateizzazione: scadenze e regole

Sono diverse le ipotesi per le quali il calcolo del modello 730 può far emergere un debito d’imposta.

Si tratta ad esempio dei casi in cui il datore di lavoro non ha trattenuto in busta paga tutte le imposte dovute, come qualora nel corso dell’anno siano stati percepiti redditi da più soggetti e non sia stato effettuato il conguaglio complessivo delle imposte dovute.

Un altro caso tipico riguarda coloro che hanno percepito indebitamente il bonus IRPEF o i contribuenti tenuti a pagare le imposte in caso di applicazione della cedolare secca sui redditi da locazione.

In tutti questi casi si può scegliere di saldare il debito emerso dal modello 730/2023 a rate, dilazionando su più mensilità il totale dovuto.

La rateizzazione delle imposte emerse dal modello 730/2023 segue le regole previste in via generale per i pagamento di saldo e primo acconto, con alcune specifiche relative alla categoria di contribuenti.

Per i lavoratori dipendenti, è a partire dalla retribuzione del mese di luglio che il datore di lavoro trattiene le somme o le rate di IRPEF e cedolare secca. La decorrenza delle trattenute slitta ad agosto o a settembre per i pensionati.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto, importo per il quale non è possibile avvalersi della rateizzazione.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto d’imposta, in presenza di un debito IRPEF il Caf o il professionista trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento.

Se il modello 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Rateizzazione modello 730/2023 a debito: le scadenze da giugno a novembre

In assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, per la rateizzazione del debito IRPEF emerso dal modello 730/2023 bisognerà quindi utilizzare il modello F24 e seguire le seguenti scadenze:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
30 giugno 0,00 31 luglio 0,00
31 luglio 0,33 31 luglio 0,00
31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
2 ottobre 0,99 2 ottobre 0,66
31 ottobre 1,32 31 ottobre 0,99
30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

Come riportato in tabella, il 30 giugno è la prima data da tenere a mente. Il pagamento della prima rata del debito d’imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi può essere effettuato entro la scadenza del 31 luglio, previa maggiorazione delle somme dovute dello 0,40 per cento.

In ogni caso, a prescindere dal numero di rate prescelte per il pagamento, il 30 novembre bisognerà concludere il piano di pagamento ed entro la stessa data sarà necessario versare il secondo acconto delle imposte sui redditi, senza possibilità di rateizzazione.

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