ADI: a giugno la prima scadenza per la fruizione, come fare per il rinnovo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

A giugno scadono i primi 18 mesi di fruizione dell'assegno di inclusione. Per poter fare domanda di rinnovo è necessario aspettare un mese. Ecco come funziona

ADI: a giugno la prima scadenza per la fruizione, come fare per il rinnovo

Si avvicina la prima scadenza legata alla fruizione dell’assegno di inclusione.

Chi ha cominciato a ricevere la prestazione dalla sua introduzione a gennaio 2024 sta per terminare i 18 mesi di fruizione previsti dalla normativa.

I beneficiari che terminano il beneficio possono chiedere il rinnovo per un ulteriore anno: bisognerà inviare la nuova domanda all’INPS. Attenzione però perché allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Chi termina i 18 mesi di fruizione a giugno quindi dovrà fare domanda a luglio per ricevere la prima delle nuove mensilità ad agosto.

ADI: a giugno la prima scadenza per la fruizione, come fare per il rinnovo

È quasi tempo di rinnovi per i beneficiari dell’assegno di inclusione.

A giugno infatti i cittadini e le cittadine che hanno cominciato a ricevere la prestazione dell’INPS a gennaio del 2024 termineranno i 18 mesi di fruizione previsti dalla normativa.

Come previsto dal decreto lavoro del 2023, ricordiamo, l’ADI può essere erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. Per chi ha cominciato a ricevere la prestazione appena disponibile, quindi da gennaio 2024, la prima scadenza è appunto quella di giugno 2025.

Per chi rientra tra questi, dunque, quello di giugno sarà il diciottesimo e ultimo pagamento dell’assegno di inclusione.

Ad ogni modo, è comunque possibile continuare a beneficiare delle somme erogate dall’INPS per un ulteriore anno. La normativa infatti prevede che l’ADI possa essere rinnovato per periodi di 12 mesi dopo la scadenza dei primi 18 mesi di fruizione.

Chi termina il beneficio pertanto potrà richiedere il rinnovo almeno per un altro anno. Il rinnovo però non è automatico: gli interessati dovranno fare una nuova domanda all’INPS.

Bisogna inoltre prestare attenzione ad un dettaglio molto importante: il rinnovo è legato ad una sospensione del pagamento per un mese.

Allo stesso modo, allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Cosa significa?

In sostanza, chi termina i 18 mesi di fruizione a giugno potrà chiedere il rinnovo solo dopo un mese di sospensione della prestazione.

Pertanto, terminando la fruizione a giugno, si dovrà aspettare il mese di luglio per fare domanda e i pagamenti dell’ADI ripartiranno ad agosto, con la prima delle 12 nuove mensilità.

Il processo è lo stesso anche per chi ha cominciato a ricevere l’ADI da febbraio 2024 in poi, semplicemente le scadenze si spostano in avanti in base a quando terminano i primi 18 mesi di fruizione.

Questo perché servono i tempi tecnici per la gestione delle nuove domande. Anche oggi, infatti, chi fa domanda per l’assegno di inclusione comincia a ricevere i pagamenti dalla metà del mese successivo.

I nuovi requisiti per ottenere l’assegno di inclusione

I beneficiari dell’assegno di inclusione che terminano la fruizione dei primi 18 mesi possono quindi stare relativamente tranquilli: la prestazione può essere rinnovata. Sarà semplicemente necessario prestare attenzione al mese di scadenza e farsi trovare pronti con la richiesta di rinnovo (naturalmente sarà necessario mantenere tutti i requisiti richiesti per l’accesso alla prestazione).

Presentano puntualmente la domanda di rinnovo la sospensione dei pagamenti sarà minima, un solo mese. Al contrario, ritardando i tempi si rischia di restare più a lungo senza sussidio.

Quali sono i requisiti necessari per poter ottenere l’ADI?

Il sostegno economico viene erogato dall’INPS nei confronti delle famiglie con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.

La Legge di Bilancio 2025, ricordiamo, è intervenuta sulla normativa originaria con delle modifiche, innalzando la soglia del valore ISEE e del reddito familiare al di sotto delle quali è possibile accedere all’ADI.

Vediamo quali sono i requisiti necessari per poter beneficiare dell’assegno di inclusione nel 2025.

  • Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:
    • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
    • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
  • Requisiti relativi alla condizione economica:
    • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 10.140 euro (9.360 euro nel 2024);
    • un reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui (6.000 nel 2024), moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 8.190 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza). Questa soglia è ulteriormente aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto (deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE).
  • Requisiti patrimoniali:
    • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 euro;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
    • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta;
    • non risultare disoccupati per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. (escluse dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto)

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come indicato nell’immagine.

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