Conciliazione agevolata, le istruzioni delle Entrate su riduzione delle sanzioni e rateazione

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla conciliazione agevolata, misura della Tregua Fiscale che prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 e la rateazione in 5 anni in caso di controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, con oggetto atti impositivi. Nel documento di prassi le precisazioni alla luce delle novità del decreto Bollette 2023

Conciliazione agevolata, le istruzioni delle Entrate su riduzione delle sanzioni e rateazione

Continuano le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che rientrano nella Tregua Fiscale.

Con la circolare numero 9 del 19 aprile 2023 l’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni per la definizione agevolata nel caso di procedura conciliativa “fuori udienza”.

Le agevolazioni consistono nella riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e la possibilità di ottenere una rateazione in 5 anni.

Possono rientrare nella misura le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con oggetto atti impositivi.

Con il documento di prassi si forniscono anche istruzioni sulle novità apportate dal decreto Bollette 2023, che ha esteso l’applicazione della definizione agevolata delle controversie pendenti dal 1° gennaio al 15 febbraio 2023.

La stessa norma ha previsto anche uno spostamento in avanti, dal 30 giugno al prossimo 30 settembre, per la sottoscrizione dell’accordo.

Conciliazione agevolata, le istruzioni delle Entrate su riduzione delle sanzioni e rateazione

La circolare numero 9 del 19 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sulla conciliazione agevolata relativa alle controversie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria.

Tali controversie devono riguardare atti impositivi e avere come parte in causa la stessa Amministrazione finanziaria.

Il documento di prassi contiene le istruzioni alla luce delle novità introdotte dall’articolo 17, comma 2, del decreto 34/2023, ovvero il decreto Bollette.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 9 del 19 aprile 2023
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

I commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 stabiliscono la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza.

In tale ipotesi sono previsti due benefici:

  • riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge;
  • la rateazione nei pagamenti degli importi a 5 anni.

La misura prevedeva originariamente l’applicazione alle controversie pendenti al 1° gennaio 2023, tuttavia il decreto Bollette ha spostato tale data al 15 febbraio scorso.

Lo stesso decreto ha spostato in avanti anche il termine ultimo per provvedere all’accordo, che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che a tale data è sufficiente che sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che al 15 febbraio 2023 sussista anche il presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Il documento di prassi spiega inoltre le conseguenze della modifica ai termini da parte del decreto Bollette:

“alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.”

Nel caso di pendenza di liti relative a corti di giustizia tributaria di secondo grado, alla data del 15 febbraio 2023 deve essere stata presentata la notifica alla controparte: la mera pendenza del termine per impugnare la procedura di primo grado non è sufficiente.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che sono escluse dalla conciliazione agevolata le liti relative a dinieghi espressi o taciti di rimborso, così come quelle che riguardano atti senza una pretesa tributaria qualificata o atti di mera riscossione.

Conciliazione agevolata: dalle cause speciali di non punibilità alle modalità di pagamento

Oltre alle novità relative alle modifiche al calendario della Tregua fiscale, il decreto Bollette ha introdotto una “Causa speciale di non punibilità dei reati tributari”.

L’articolo 23 del DL 34/2023 ha infatti previsto tale causa, nei casi di adesione alla definizione agevolata, nelle seguenti ipotesi:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del Dlgs n. 74/2000;
  • omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro di cui all’articolo 10-ter, del Dlgs n. 74/2000;
  • indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 10-quater, comma 1, del Dlgs n. 74/2000.

Come già chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, è ammessa la conciliazione parziale della controversia se l’accordo interessa una parte dell’atto impositivo impugnato.

Tuttavia, come spiegato nel recente documento di prassi:

“In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.”

Tra gli altri chiarimenti ci sono anche quelli sull’applicazione della misura a controversie relative esclusivamente alle sanzioni.

Per tali liti pendenti è esclusa la possibilità di conciliazione agevolata “in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.”

Ulteriori precisazioni sono fornite anche in merito alle modalità di pagamento e di decadenza.

In primo pagamento, della rata o della somma dovuta, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Le rate successive devono invece essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Il numero massimo di rate trimestrali è di 20, i versamenti possono quindi essere distribuiti in 5 anni.

Dall’importo dovuto per la conciliazione devono essere sottratte le rate già pagate dal contribuente.

In merito l’Agenzia delle Entrate precisa quanto di seguito riportato:

“Al riguardo, si precisa che, qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, in assenza di una espressa preclusione normativa, si ritiene che possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.”

Nel caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine del pagamento successivo è prevista la decadenza dal beneficio.

In tal caso l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme residue a titolo di imposta, interessi e sanzioni, “nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network