Omesso versamento IVA: cartella regolare anche senza il metodo di calcolo di sanzioni e interessi

In caso di omesso versamento IVA, la cartella di pagamento risulta regolare anche senza il metodo di calcolo di sanzioni e interessi: i dettagli nel testo dell'Ordinanza numero 38119 del 2022

Omesso versamento IVA: cartella regolare anche senza il metodo di calcolo di sanzioni e interessi

Nel caso di cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento dei tributi liquidati sulla base della dichiarazione regolarmente presentata da contribuente, l’obbligo di motivazione dell’atto in merito alla determinazione delle sanzioni e degli interessi deve ritenersi assolto sulla base del mero richiamo alla dichiarazione stessa.

In tale ipotesi, infatti, il contribuente già si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e ulteriori specifiche indicazioni sono superflue.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 38119 del 29 dicembre 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 38119 del 29 dicembre 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 38119 del 29 dicembre 2022

Omesso versamento IVA: il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione

La controversia segue all’impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento IVA, che ha dedotto il difetto di motivazione in relazione alle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi moratori.

La causa è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, in linea con la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ha sentenziato l’illegittimità della cartella non essendovi indicazioni sul calcolo di interessi e sanzioni.

L’Agente della riscossione ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l’erroneità della sentenza di merito, per aver ritenuto i giudici necessaria la motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo proposto del concessionario e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Omesso versamento IVA e regolarità della cartella: la posizione della Corte di Cassazione

I giudici di cassazione, dando continuità ad un recente orientamento giurisprudenziale, hanno confermato che, in caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente, come nel caso degli omessi versamenti delle imposte liquidate sulla base della dichiarazione presentata, l’obbligo di motivazione circa il criterio di determinazione di sanzioni e interessi è semplificato perché il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni.

In tal caso, a differenza del caso in cui la dichiarazione venga rettificata dall’Ufficio, il criterio di liquidazione degli stessi è predeterminato per legge, risolvendosi la relativa applicazione in un’operazione matematica.

Infatti, il contribuente già si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.

Lo stesso discorso può essere fatto in merito alle sanzioni, laddove è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.

Nel caso di specie la CTR non ha dato corretta applicazione ai suddetti principi laddove ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento per difetto di motivazione quando invece la stessa era stata emessa per l’omesso versamento di IVA e, quindi, per tributi indicati dallo stesso contribuente in dichiarazione.

Di conseguenza, in relazione agli accessori e alle sanzioni, doveva ritenersi sufficiente il richiamo agli interessi e alle sanzioni normativamente previste, senza uno specifico obbligo di motivazione sul punto.

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