Compensazioni fiscali: regime premiale ISA 2026 e vincoli normativi

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Le soglie di esonero dal visto di conformità si interfacciano con le rigide regole sui canali telematici, le tempistiche di invio e i blocchi in presenza di carichi esattoriali. Un focus sulle compenszioni fiscali alla luce dei benefici premiali ISA 2026

Compensazioni fiscali: regime premiale ISA 2026 e vincoli normativi

La regola generale in materia di utilizzo dei crediti fissa a 5.000 euro annui il limite oltre il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito stesso emerge (articolo 10, comma 1, numero 7, del D.L. 78/2009).

A mitigare tale adempimento interviene il regime premiale collegato agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 123160/2026 ha confermato le soglie di esonero applicabili per i modelli ISA 2026 (anno di imposta 2025).

Il superamento del vincolo del visto di conformità è garantito ai contribuenti virtuosi secondo i seguenti parametri (articolo 9-bis, comma 11, lettera a, del D.L. 50/2017):

  • Punteggio pari o superiore a 9 (nell’anno o come media del biennio): esonero per la compensazione di crediti legati a imposte dirette e IRAP fino a 50.000 euro annui (maturati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione).
  • Punteggio pari o superiore a 8 (nell’anno) o 8,5 (media biennio): esonero per la compensazione di crediti per imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro annui, con le medesime logiche di maturazione sopracitate.

È fondamentale precisare che l’accesso a tali premialità è garantito in via automatica e a prescindere dal punteggio ISA anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024, salvo che il caso in cui sia intervenuta causa di cessazione o decadenza dal concordato stesso.

L’eventuale esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità, tuttavia, non svincola dal rispetto delle rigide prescrizioni formali e sostanziali che governano il sistema delle compensazioni.

Obblighi telematici e tempistiche di utilizzo

Il primo vincolo operativo riguarda il canale di trasmissione del modello F24.

È previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi natura e importo, a prescindere dal saldo finale del modello di versamento (articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006).

Il secondo vincolo attiene alle tempistiche. Per i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali e IRAP di importo superiore a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997).

Un aspetto che merita attenzione riguarda i crediti contributivi INPS (Quadro RR del Modello Redditi). La Legge di Bilancio 2024 ha formalmente modificato la norma (introducendo il comma 1-bis, lettera c, all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997) subordinando anche la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo alla preventiva trasmissione della dichiarazione e al decorso dei 10 giorni.

Tuttavia, tale disposizione non è attualmente operativa. Come chiarito dall’articolo 1, comma 98, della Legge 213/2023, l’efficacia del blocco è subordinata all’adozione di appositi provvedimenti interministeriali. Non essendo ancora stati emanati, le compensazioni dei crediti INPS restano libere dal vincolo della preventiva trasmissione della dichiarazione.

I blocchi in presenza di debiti iscritti a ruolo

Superati i controlli su visti e tempistiche, la validità del modello F24 è condizionata all’assenza di carichi pendenti affidati all’Agente della Riscossione. La normativa impone due specifiche soglie di sbarramento con conseguenze profondamente diverse:

  • Il limite di 1.500 euro (divieto con sanzione) - È vietata la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. L’inosservanza di questa disposizione non comporta l’immediato scarto del modello F24, ma l’applicazione di una pesante sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato (articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010).
  • Il limite di 50.000 euro (preclusione totale) - È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione se il contribuente presenta iscrizioni a ruolo o carichi affidati per importi complessivamente superiori a 50.000 euro (con termini scaduti e senza provvedimenti di sospensione o rateazioni, ivi inclusa la rottamazione, in essere e regolarmente pagate). In questa ipotesi l’utilizzo in compensazione è del tutto precluso, con conseguente scarto del modello F24. Fa eccezione l’utilizzo dei soli crediti di natura previdenziale e assicurativa INPS e INAIL (articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006), che non soggiacciono al descritto vincolo. Si osservi che il limite di debito che comporta il blocco del modello F24 era stato inizialmente introdotto con soglia a 100.000 euro, poi ridotta alla metà dal 2026.

Riflessi operativi

In sede di predisposizione del Modello Redditi, il contribuente o il professionista incaricato è chiamato a un doppio livello di verifica.

Da un lato, occorre controllare il punteggio ISA (o l’avvenuta adesione al CPB) per attivare la facoltà di compensare fino a 20.000 o 50.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP senza l’apposizione del visto di conformità.

Dall’altro, prima di procedere all’invio dei file telematici F24 contenenti i crediti (tassativamente tramite i canali dell’Agenzia), è essenziale verificare l’avvenuta trasmissione del dichiarativo in caso di compensazione di crediti (singolarmente considerati) per importi superiori ai 5.000 euro.

Infine, è inderogabile l’estrazione di un estratto di ruolo aggiornato per accertare il rispetto delle franchigie di 1.500 e 50.000 euro sui carichi esattoriali, scongiurando scarti telematici o l’irrogazione di sanzioni per indebita compensazione.

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