Anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell’esterometro

Anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell'esterometro. Vanno incluse tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 85 del 2019.

Anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell'esterometro

Anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell’esterometro. Senza distinzioni, i contribuenti devono inserire tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 85 del 27 marzo 2019.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da un soggetto inglese che opera applicando il regime previsto per le “piccole imprese”.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 281 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quindi si tratta di un soggetto non passivo ai fini IVA e sprovvisto del cosiddetto VAT number, che corrisponde alla partita IVA italiana.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - “Esterometro”

Anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell’esterometro

L’impresa inglese offre servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per risolvere un dubbio: gli operatori italiani devono inserire anche i dati delle operazioni con un soggetto estero, che non è passivo ai fini IVA, nell’esterometro?

Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, questo tipo di operazioni non devono essere inserite negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Per analogia, l’impresa inglese ritiene di poter applicare la stessa regola anche all’esterometro. Ma, come si legge nella risposta all’interpello numero 85 del 26 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che non è possibile seguire lo stesso meccanismo.

Nel formulare la risposta richiama il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

La norma stabilisce che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, secondo le modalità indicate nel comma 3.

Le operazioni non rilevanti ai fini IVA nell’esterometro: non valgono le regole applicabili ai modelli INTRASTAT

Argomentando la risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che all’esterometro non si possono applicare le stesse regole del modelli INTRASTAT:

“A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l’invio in esame (“esterometro”) riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni”.

Come sottolinea il documento, l’obbligo di comunicare i dati nell’esterometro persiste in presenza di due considerazioni:

  • è rilevante la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate esplicita, senza lasciare spazio a nessun dubbio, che le disposizioni della circolare numero 36/E sui modelli INTRASTAT non sono applicabili al caso in esame.

E in conclusione aggiunge:

“Si fa presente che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE - che devono essere documentati con autofattura (cfr. articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) - non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione del più volte citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

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