Cassa integrazione 2022, le novità del DL Energia: nuove settimane oltre i limiti e stop ai contributi addizionali

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione 2022, le novità del Decreto Energia: ulteriori 26 settimane per le imprese in difficoltà che accedono alla CIGO e altre 8 per le aziende del turismo che occupano fino a 15 dipendenti fino al 31 dicembre. Ma anche un nuovo esonero dal contributo addizionale per specifici settori. Una panoramica sulle ultime novità approvate.

Cassa integrazione 2022, le novità del DL Energia: nuove settimane oltre i limiti e stop ai contributi addizionali

Cassa integrazione 2022, le novità dell’ultimo Decreto Energia estendono il periodo di copertura: a disposizione delle imprese in difficoltà che accedono alla CIGO ulteriore 26 settimane oltre i limiti previsti e anche le aziende del turismo che occupano fino a 15 dipendenti possono contare su 8 settimane in più di ammortizzatori sociali.

In entrambi i casi è possibile beneficiare dell’estensione entro la scadenza del 31 dicembre 2022.

Previsto, inoltre, un esonero dal contributo addizionale per specifici settori fino al 31 maggio 2022.

Per la cassa integrazione, così come per una serie di altre misure, il 2022 avrebbe dovuto rappresentare il ritorno alla normalità: nonostante la ferma volontà di mettere a frutto le novità contenute nella riforma degli ammortizzatori sociali, però, c’è bisogno di prevedere ancora delle eccezioni, non solo per la pandemia ma anche e soprattutto per il caro energia e per la crisi ucraina.

Cassa integrazione 2022, le novità del DL Energia: CIGO oltre i limiti e nuove settimane per il turismo

Le ultime novità sulle regole della cassa integrazione 2022 sono arrivate con il DL n. 21 del marzo 2022, che porta il nome di Decreto Energia.

Si interviene sul Dlgs n. 148 del 2015 che detta le regole sugli ammortizzatori sociali: la stessa riforma contenuta nella Legge di Bilancio, infatti, ha modificato alcuni passaggi del testo.

In particolare l’articolo 44 si arricchisce di nuovi commi e vengono introdotte due novità rilevanti per permettere ad alcune categorie di datori di lavoro di fronteggiare nell’anno 2022 “situazioni di particolare difficoltà economica”:

  • i datori di lavoro che accedono alla CIGO e che hanno esaurito le settimane a disposizione possono usufruire eccezionalmente di un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
  • i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti e che operano nei settori individuati dal testo, in caso di esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, possono beneficiare di un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Il testo del Decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 stabilisce nel dettaglio la platea di datori di lavoro che possono accedere alle 8 settimane aggiuntive di Fondi di Integrazione Sociale e Fondi di Solidarietà Bilaterale.

Settori Codici ATECO
Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Attività ricreative
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Cassa integrazione 2022, le novità del DL Energia: esonero dal contributo addizionale

Una terza novità approvata specificamente per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, invece, consiste nell’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 maggio 2022 per i datori di lavoro di specifici settori che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Anche in questo caso il testo stabilisce precisamente la platea di beneficiari.

SettoreCodici ATECO
Siderurgia CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Legno AA 02.20 Legno grezzo
CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

Per queste imprese l’agevolazione consiste nell’esonero dal pagamento del contributo addizionale pari ai valori descritti in tabella, che variano in base alla tipologia di ammortizzatori sociali accessibili.

Strumenti di integrazione salarialeValore del contributo addizionale
CIG 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o piu’ interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
12 per cento fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15 per cento oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Fondo di integrazione salariale 4 per cento della retribuzione persa
Assegno di integrazione salariale e Assegno di solidarietà Nella misura stabilita dagli appositi decreti e comunque non inferiore all’1,5 per cento

Come si legge nella relazione illustrativa del DL n. 21 del 2022, a causa della crisi energetica, si prevede un ricorso alla cassa integrazione pari a quello del 2020, primo anno della pandemia che ha registrato numeri record.

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