Confermato anche per quest'anno l’esonero dell’11,5% sui contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori a tempo pieno del settore edile
In continuità con gli anni passati, anche per il 2025 è confermato l’esonero dell’11,5 per cento per la riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile.
Ad annunciare il valore di riferimento è il nuovo decreto del Ministero del Lavoro pubblicato il 24 ottobre.
Lo sgravio spetta a diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia e dell’artigianato. Consiste in un esonero contributivo per chi impiega lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali.
Esclusa la contribuzione dovuta all’INPS che non rientra tra quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Riduzione contributi per l’edilizia: confermato il valore dell’esonero per il 2025
Come ogni anno, il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale, il decreto tramite il quale determina il valore della riduzione contributiva per il settore dell’edilizia.
Un valore che, per il 2025, viene confermato all’11,5 per cento in continuità con gli anni passati.
L’agevolazione consiste in un esonero sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e che non rientrano nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Si tratta della misura prevista dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995, il quale specifica che lo sgravio spetta nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali e che sono classificati:
- dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- dai codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).
Restano, invece, esclusi dal raggio d’azione della misura i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà. L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo.
Riduzione contributi per l’edilizia 2025: i requisiti per accedere all’esonero
Per le istruzioni operative in merito alla procedura di domanda per l’esonero contributivo, come di consueto, si dovrà attendere l’apposita comunicazione da parte dell’INPS.
Secondo quanto previsto per lo scorso anno con la circolare n. 93/2024, i datori di lavoro del settore edile che operano nell’ambito dei codici indicati possono beneficiare dell’agevolazione se rispettano i seguenti requisiti:
- sono in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- rispettano il principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non hanno ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni, né spetta in presenza di contratti di solidarietà.
La domanda per accedere al beneficio va presentata esclusivamente in modalità telematica. Gli interessati potranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”.
In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Istituto attribuirà il codice di autorizzazione “7N”. Per l’esposizione in UNIEMENS si dovrà attendere la comunicazione con le istruzioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riduzione contributi per l’edilizia: confermato il valore dell’esonero per il 2025