Buoni sconto o spesa? La corretta tassazione IVA da applicare

Tommaso Gavi - IVA

Quali sono le regole da seguire per la corretta determinazione della tassazione IVA dei buoni sconto o spesa? Se gli strumenti permettono una riduzione del prezzo di acquisto dei beni, deve essere ridotta la base imponibile dell'imposta. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Buoni sconto o spesa? La corretta tassazione IVA da applicare

Qual è la corretta tassazione IVA da applicare ai buoni sconto o ai buoni spesa?

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 341 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico dell’istante, una società di grande distribuzione che emette buoni spesa nei confronti di soci e clienti, gli stessi seguono le regole dei buoni sconto. Tali buoni, infatti, permettono una riduzione del prezzo di acquisto di prodotti o beni nel caso in cui il soggetto raggiunga una soglia indicata di spesa.

Dovrà quindi essere ridotta la base imponibile dello stesso valore del buono al netto dell’IVA, dal momento che gli sconti sono applicati direttamente in fattura al cliente.

Buoni sconto o spesa? caratteristiche e regole da applicare

Con la risposta all’interpello numero 341 del 5 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta tassazione IVA da applicare ai buoni sconto o spesa.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 341 del 5 giugno 2023
Buoni spesa emessi da impresa della grande distribuzione. I chiarimenti sulle regole IVA da applicare per la determinazione della base imponibile.

Lo spunto nasce dai quesiti posti dall’istante, una società di grande distribuzione che emette buoni spesa nei confronti di soci e clienti. Tali buoni consentono, nel caso del raggiungimento di una determinata soglia di spesa, una riduzione del prezzo di acquisto di prodotti o specifici beni.

L’istante intende sapere le regole IVA da applicare.

Nel rispondere ai quesiti ammissibili, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento, relativo alla disciplina sui voucher e sull’IVA.

Il d.lgs. n. 141 del 2018 ha aggiunto al d.P.R. n. 633 del 1972, decreto IVA, gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’articolo 13.

La prima disposizione stabilisce le caratteristiche dei buoni-corrispettivo:

“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Gli elementi essenziali sono dunque i seguenti:

  • l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

I buoni-corrispettivo rientrano nelle regole previste dalla Direttiva voucher.

Sono invece esclusi da tale disciplina:

  • gli strumenti di pagamento, in quanto non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi;
  • i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili;
  • i buoni sconto, gli strumenti che attribuiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

Sebbene denominati “buoni spesa”, gli strumenti messi a punto dall’istante rientrano nell’ultimo caso citato, quello dei buoni sconto, e seguono la stessa disciplina IVA.

Gli strumenti in esame hanno infatti, come finalità, quella della riduzione del prezzo di acquisto.

Buoni sconto: la corretta tassazione IVA da applicare

Una volta chiarito che gli strumenti applicati dall’istante rientrano nei cosiddetti “buoni sconto”, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione IVA da applicare per la determinazione della base imponibile.

I buoni in esame, infatti, attribuiscono al possessore il diritto di ottenere:

“uno sconto, ossia una riduzione in misura percentuale o di importo nominale determinato, del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.”

Si deve quindi tenere conto dei chiarimenti forniti con la precedente risoluzione numero 36 del 7 febbraio 2008, che si esprime sulle operazioni per la corretta fatturazione.

Come spiegato nel documento di prassi:

“gli sconti/abbuoni, ai fini IVA, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene.”

Gli sconti sono quindi immediatamente applicabili e sono esposti direttamente in fattura, diversamente da quanto avviene per gli abbuoni successivi all’emissione della stessa.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 13 del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono, e applicati direttamente in fattura al cliente.

La classificazione di buoni sconto ha valenza esclusivamente per l’applicazione delle regole IVA per la determinazione della base imponibile dell’imposta.

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