Stop all'esenzione fiscale per le borse di studio post laurea. Per effetto delle novità introdotte dal DL n. 45/2025 fanno reddito e sono tassate. Un focus sulle regole previste e sulla decorrenza delle nuove regole

Borse di studio post laurea, stop all’esenzione fiscale.
Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 45/2025, gli importi riconosciuti ai ricercatori universitari sconteranno l’IRPEF e faranno reddito.
A venir meno è la disciplina prevista dalla legge n. 210/1998, che sul fronte delle borse di studio erogate per i dottorati di ricerca prevedeva l’applicazione dell’esenzione IRPEF per i percipienti e, quindi, l’esclusione dalla formazione del reddito.
Norme di favore venute meno dal 7 giugno 2025 ma che non si applicheranno retroattivamente: lo prevede un emendamento approvato in sede di conversione del DL n. 90/2025.
Analizziamo quindi la questione, per capire nello specifico il perimetro delle novità per gli assegnisti.
Borse di studio post laurea: quando fanno reddito e sono tassate
Dal punto di vista generale, le borse di studio rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. A prevederlo è l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui redditi).
Una regola alla quale si affiancano le regole specifiche in materia di esenzione, dettate dalla legge n. 398/1989, e sulle quali è recentemente intervenuto il decreto legge n. 45/2025 adottato per l’attuazione del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
A partire dal 7 giugno, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui sopra, è venuta meno l’esenzione IRPEF per le borse di studio post-laurea.
L’articolo 1-bis, comma 4 ha infatti ristretto l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dalla legge n. 210/1998 (nata per le borse di dottorato) che, storicamente, ha garantito la non imponibilità degli importo riconosciuti ai ricercatori.
Ricercatori, due nuove tipologie di incarico
Le modifiche introdotte e in vigore dal mese di giugno sono rilevanti, ma è necessario contestualizzarle per capirne l’effettiva portata.
La revisione delle regole di esenzione è infatti un intervento di coordinamento che si lega all’introduzione, sempre per opera del DL n. 45/2025, di due nuovi modelli contrattuali nel settore della ricerca, modificando la legge n. 240/2010.
Agli incarichi post-doc (un vero e proprio contratto, a tempo determinato da 1 a 3 anni), si affiancano gli incarichi di ricerca, ai quali potranno accedere coloro che hanno già conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico. Le somme erogate a titolo di borsa di studio potranno beneficiare dell’esenzione IRPEF, al pari di quanto previsto in precedenza per le borse post-laurea.
L’obiettivo della norma è quindi quello di creare un sistema a staffetta, che favorisca il nuovo modello degli incarichi previsto nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Resta ammesso bandire le borse di studio per attività di ricerca, ma senza il beneficio dell’esclusione dal reddito del percettore.
Tassazione IRPEF solo per le borse di studio bandite dopo il 7 giugno 2025
Le nuove regole non si applicheranno in via retroattiva.
Dopo le criticità sorte per effetto dell’abrogazione senza riferimenti temporali della norma che ha, negli anni, garantito l’esenzione fiscale delle borse di studio post-laurea, un correttivo è arrivato dal Senato nel corso dei lavori per la conversione del DL n. 90/2025.
L’articolo 5-bis, “Disposizione d’interpretazione autentica in materia di borse di studio per attività di ricerca” prevede che la norma che ha soppresso il regime fiscale agevolato per le borse conferite dalle Università per le attività di ricerca post-laurea ha efficacia esclusivamente per le somme conferite dal 7 giugno, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 45/2025.
Salvo il regime agevolato per quelle conferite in precedenza, e per tutta la durata di erogazione. Una novità che evita aggravi fiscali (e dichiarativi) sui titolari di assegni di ricerca precedenti alla rivisitazione delle regole.
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