Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice tributo per la compensazione con modello F24

Diego Denora - Imposte

Bonus sport per le sponsorizzazioni, l'Agenzia delle Entrate approva il codice tributo da inserire nel modello F24 per la fruizione in compensazione del credito d'imposta del 50 per cento sugli investimenti pubblicitari. Ad istituirlo è la risoluzione numero 69 del 10 dicembre 2021.

Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice tributo per la compensazione con modello F24

Bonus sport per le sponsorizzazioni, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta con modello F24.

L’agevolazione riconosce un importo pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti che hanno diritto al credito d’imposta, introdotto dal decreto Agosto, dovranno inserire la sequenza di cifre indicata nella risoluzione numero 69 del 10 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Per recuperare le somme deve essere inserito il codice tributo 6954. La sequenza di cifre deve essere indicata nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice tributo per la compensazione

La risoluzione numero 69 del 10 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per la fruizione del bonus sport per le sponsorizzazioni in compensazione tramite modello F24.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 69 del 10 dicembre 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 81 del decreto Agosto e prevede un credito d’imposta pari al 50 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse appunto le sponsorizzazioni.

Gli importi sono riconosciuti ai soggetti che hanno già fatto domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri entro la scadenza del 1° aprile 2021.

I termini e i requisiti da rispettare erano già stati stabiliti dal dpcm del 30 dicembre scorso. I beneficiari della misura sono:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali.

Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nei confronti dei seguenti soggetti:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il periodo di riferimento per gli investimenti è quello compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno.

I soggetti in questione potranno recuperare le somme seguendo indicando il codice tributo istituito dal documento di prassi del 10 dicembre 2021.

Bonus sport per le sponsorizzazioni, la compilazione del modello F24

Le modalità attuative del bonus sport per le sponsorizzazioni, tra le quali l’utilizzo in compensazione e il rispetto del limite massimo stabilito dal Dipartimento per lo sport, sono state definite con Dpr numero 196 del 2020.

I contribuenti che scelgono di beneficiare del credito d’imposta in compensazione dovranno utilizzare il modello F24.

Nel modello dovrà essere inserito il codice tributo riportato nell’apposita tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6954 CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

La sequenza numerica deve essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo deve essere indicato in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il bonus spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, a cui si può accedere dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Oltre al codice tributo in questione, nella giornata del 10 dicembre sono stati istituiti altri due codici tributo:

Quest’ultimo codice tributo è stato ridenominato “Canone art. 11 d.l. 59/2016 - commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.

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