Bonus ristrutturazioni, detrazione anche senza comunicazione ENEA: la conferma delle Entrate

Il bonus ristrutturazioni spetta anche senza l'invio della comunicazione ENEA: l'omessa trasmissione non fa perdere la detrazione. A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate, con una risposta pubblicata il 16 giugno 2021 e che riprende i contenuti della risoluzione n. 46/E/2019.

Bonus ristrutturazioni, detrazione anche senza comunicazione ENEA: la conferma delle Entrate

Bonus ristrutturazioni, detrazione anche senza comunicazione ENEA: l’omesso o tardivo invio non fa perdere il diritto a beneficiare dello sconto fiscale del 50 per cento.

A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta pubblicata il 16 giugno 2021 sulla rivista FiscoOggi, richiamando a quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

È stata la Legge di Bilancio 2018 ad aver previsto l’obbligo di invio della comunicazione ENEA per i lavori di efficientamento energetico per i quali si applica il bonus ristrutturazioni del 50 per cento, così come per le spese relative agli elettrodomestici.

Uno dei dubbi sin da subito sollevati dai contribuenti è stato relativo proprio all’omesso invio. L’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, ha evidenziato che non si perde il diritto alla detrazione.

Un’indicazione confermata nella risposta del 16 giugno 2021.

Bonus ristrutturazioni, detrazione anche senza comunicazione ENEA: la conferma delle Entrate

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico rientrano tra le spese per le quali a partire dal 1° gennaio 2018 si è esteso l’obbligo di comunicazione ENEA, già previsto per l’ecobonus.

L’obbligo di comunicazione ENEA per il bonus ristrutturazioni è stato confermato negli anni seguenti, ed è previsto sia per le spese sostenute dal contribuente nel 2020, da indicare in dichiarazione dei redditi 2021, che per quelle che si sosterranno nell’anno in corso.

Un obbligo che tuttavia salva chi dimentica di adempiere nei tempi.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sebbene la comunicazione sia necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito dopo l’effettuazione degli interventi, non sono previste sanzioni sul fronte fiscale per chi omette l’invio.

La risposta pubblicata il 16 giugno 2021 cita quanto già indicato nella risoluzione n. 46/E.

L’omessa comunicazione dei dati all’ENEA, adempimento introdotto anche per il bonus ristrutturazioni al fine di consentire un monitoraggio capillare delle spese e dei lavori volti al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, non ha rilevanza ai fini fiscali.

È questo l’aspetto principale contenuto nella risoluzione n. 46/E/2019, redatta a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La trasmissione all’ENEA dei dati relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina nel caso di omesso invio la perdita del diritto alla detrazione IRPEF del 50 per cento.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019
Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Comunicazione ENEA lavori di ristrutturazione, omesso invio senza sanzioni

Non sono previste sanzioni nel caso di omesso invio della comunicazione ENEA per il bonus ristrutturazioni che, si ricorda, è obbligatoria non per tutti i lavori ma soltanto per quelli che comportano un risparmio energetico (ci rientrano anche gli elettrodomestici).

Quello che l’Agenzia delle Entrate rimarca nella risoluzione 46/E è che tale circostanza non è contemplata tra quelle che comportano la revoca del diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali.

In primis viene richiamato il decreto interministeriale n. 41 del 1998, il quale tra i casi di diniego della detrazione (art. 4) non comprende la mancata o tardiva comunicazione ENEA, disciplinata dall’articolo 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013.

La perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, quello che per l’appunto disciplina l’obbligo di trasmissione dei dati.

Manca una specifica previsione normativa e, pertanto, mancano le conseguenze in caso di omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA.

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