Bonus ristrutturazione, con la vendita della casa va a chi sostiene le spese per i lavori in condominio

Bonus ristrutturazione, detrazione a chi sostiene le spese in caso di vendita della casa in condominio. A fornire chiarimenti è stato il Ministero dell'Economia nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 13 aprile 2022.

Bonus ristrutturazione, con la vendita della casa va a chi sostiene le spese per i lavori in condominio

Bonus ristrutturazione con trasferimento della detrazione in caso di vendita della casa.

In caso di lavori condominiali, a fruire del bonus del 50 per cento per i lavori sulle parti comuni è l’acquirente dell’immobile, per le rate a suo carico.

Un aspetto evidenziato a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, e sul quale è tornato il Ministero dell’Economia nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 13 aprile 2022.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nell’ambito del superbonus e, in particolare, per quel che riguarda i lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione in condomini oggetto di sismabonus. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare gli interventi.

Bonus ristrutturazione, con la vendita della casa va a chi sostiene le spese per i lavori in condominio

In caso di vendita della casa facente parte del condominio, nel corso di lavori che interessano l’intero edificio, il bonus ristrutturazione del 50 per cento passa al nuovo acquirente per le rate residue poste a carico della sua proprietà.

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie prevista dall’articolo 16-bis del TUIR spetta ai proprietari degli immobili che sostengono le relative spese.

I proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, sono proprietari anche delle parti comuni dell’edificio.

Motivo per il quale il Sottosegretario al MEF Federico Freni, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 13 aprile 2022 sottolinea che per i lavori sulle parti comuni, il condomino proprietario dell’unità immobiliare che paga le rate residue dei lavori potrà quindi accedere alla detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia.

A tal proposito è l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR a prevedere che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti lavori, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2021, nel contratto di compravendita dell’immobile stipulato nello stesso anno di sostenimento delle spese è possibile prevedere che il diritto a beneficiare della detrazione resti in capo al venditore.

In mancanza di un accordo in sede di compravendita dell’immobile, la conservazione in capo al venditore della detrazione non utilizzata può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, sottoscritta da ambedue le parti.

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus.
Scarica la risposta all’interrogazione fornita dal Ministero dell’Economia nel corso della seduta del 13 aprile 2022 in Commissione Finanze della Camera

Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 per i lavori su edifici condominiali oggetto di sismabonus acquisti

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal MEF nell’ambito del sismabonus del 110 per cento, e in particolare per quel che riguarda la proroga al 31 dicembre 2025 dei lavori di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzioni effettuati su edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di sismabonus acquisti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 1 septies, del decreto legge n. 63/2013.

Su questo aspetto il Sottosegretario all’Economia Federico Freni richiama alle scadenze relative al superbonus 110 per cento previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio, modificate ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2022.

Il comma 8-bis prevede che:

“Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”

La scadenza del 31 dicembre 2025 per i lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione si applica quindi anche agli edifici condominiali oggetto di sismabonus acquisti.

Perimetro soggettivo diverso invece ai fini della detrazione spettante agli acquirenti unità immobiliari facenti parte di immobili demoliti e ricostruiti dalle imprese.

In tal caso, l’aliquota del 110 per cento si applica entro il 30 giugno 2022 in caso di interventi antisismici effettuati da soggetti diversi rispetto a quelli indicati dal comma 8-bis dell’articolo 119.

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