Bonus pubblicità, pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari per 2017 e 2018

Bonus pubblicità, è stato pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari del credito d'imposta per l'anno 2017 e 2018 con l'importo definitivo riconosciuto. Novità e istruzioni sono contenute sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria.

Bonus pubblicità, pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari per 2017 e 2018

Bonus pubblicità, è online l’elenco definitivo dei beneficiari per il 2017 e per il 2018 del credito d’imposta sugli investimenti incrementali in pubblicità.

La novità è contenuta nel decreto del Capo del Dipartimento Informazione ed Editoria dell’11 aprile 2019 che, oltre a stilare la lista degli ammessi al bonus, comunica l’importo effettivo del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.

L’elenco dei beneficiari del bonus pubblicità è stato comunicato in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate e, a fianco degli estremi (codice fiscale, che può essere utilizzato per la ricerca) di ognuno dei richiedenti ammessi al beneficio è indicato un solo importo, sia per il 2017 che per il 2018.

Sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria sono inoltre fornite le istruzioni per il calcolo del credito d’imposta riconosciuto a ciascun soggetto che ha presentato domanda, sulla base delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Bonus pubblicità, pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari per 2017 e 2018

Con la pubblicazione del decreto contenente l’elenco definitivo e gli importi del bonus pubblicità riconosciuti per l’anno 2017 e 2018 si conclude il lungo iter per il via libera alla prima tornata del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali.

L’elenco - allegato di seguito - fornisce il dettaglio degli importi riconosciuti a ciascun soggetto beneficiario, mediante l’indicazione del codice fiscale e delle eventuali verifiche preventive all’utilizzo del credito d’imposta.

Dipartimento Informazione ed Editoria - decreto 11 aprile 2019
Elenco definitivo e importo bonus pubblicità per l’anno 2017 e 2018

Si ricorda che ancora non è possibile presentare domanda per il 2019; si attende la pubblicazione del decreto di rifinanziamento.

Bonus pubblicità, utilizzo in compensazione mediante modello F24

Il decreto dell’11 aprile 2019 illustra inoltre le regole utilizzate per il calcolo del credito d’imposta assegnato, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, e riepiloga le modalità di fruizione del bonus.

Imprese e professionisti assegnatarie dell’agevolazione potranno utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità in compensazione mediante modello F24. L’utilizzo è ammesso a partire dai cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del decreto.

All’interno del modello F24, da presentare esclusivamente in modalità telematica, sarà necessario indicare il codice tributo 6900 appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

Calcolo bonus pubblicità, le novità sugli importi del credito d’imposta

Le regole per il calcolo del credito d’imposta sugli investimenti in pubblicità riconosciuto sono state oggetto di importanti modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Il bonus pubblicità è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Sulla base dei regolamenti europei, l’importo del bonus riconosciuto è differenziato secondo specifici massimali a seconda del settore di appartenenza del soggetto che presenta domanda:

  • per la generalità delle imprese il massimale è pari ad Euro 200.000,00;
  • per il settore dell’autotrasporto il massimale è pari ad Euro 100.000,00;
  • per il settore agricolo il massimale è pari ad Euro 15.000,00;
  • per il settore della pesca e dell’acquacoltura il massimale è pari ad Euro 30.000,00.

Il massimale comprende ogni aiuto individuale riconosciuto a ciascun soggetti nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nell’elenco pubblicato dal Dipartimento e fornito dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli importi superiori al massimale generale, pari ad Euro 200.000,00, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto:

  • i soggetti che non operano nei settori specifici per i quali è stabilito un massimale inferiore, non devono preventivamente correggere il massimale indicato, per poter procedere alla verifica del limite individuale di cui al paragrafo successivo;
  • i soggetti che operano negli specifici settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca ed acquacoltura hanno invece l’obbligo di tenere conto dello specifico massimale stabilito per il proprio settore di attività, nel caso in cui l’importo ad essi attribuito nell’elenco risulti superiore, per poter poi procedere alla ulteriore verifica del limite individuale.

Nel caso in cui l’importo del bonus riconosciuto fosse superiore a 150.000 euro - e ad eccezione dei soggetti iscritti negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa - la possibilità di utilizzo del credito d’imposta è subordinata alla preventiva verifica Antimafia.

Soltanto dopo il rilascio della liberatoria, o decorso il termine per il rilascio della stessa, sarà possibile fruire del bonus pubblicità.

Limiti individuali da verificare

In base al valore del massimale di cui sopra, ciascun soggetto ammesso alla fruizione del bonus pubblicità dovrà verificare individualmente se, oltre al bonus pubblicità, ha ottenuto altri aiuti che concorrono alla formazione del massimale nel corso dell’anno e nei due periodi precedenti.

Così come illustrato dal Dipartimento, nel caso di concorrenza di più aiuti da parte di un soggetto, gli aiuti già ottenuti vanno sottratti dal massimale de minimis di appartenenza per settore di attività per ottenere il proprio “massimale individuale”, nell’ambito del quale andrà verificata la capienza dell’importo indicato nell’elenco.

Qualora l’importo del credito d’imposta riconosciuto risultasse inferiore al massimale individuale, sarà possibile portarlo interamente in compensazione.

Al contrario, qualora l’importo indicato nell’elenco fosse superiore al massimale individuale, il credito fruibile in compensazione non potrà superare tale soglia.

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