Acquisto all’asta dell’abitazione principale. Niente bonus se l’acquirente non dichiara il possesso dei requisiti di legge

Emiliano Marvulli - Imposte

Acquisto all'asta dell'abitazione principale: per beneficiare del bonus prima casa è necessario dichiarare il possesso dei requisiti prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 2392 del 26 luglio 2022.

Acquisto all'asta dell'abitazione principale. Niente bonus se l'acquirente non dichiara il possesso dei requisiti di legge

Nel caso di acquisto all’asta dell’abitazione principale, i benefici “prima casa” in termini di imposta di registro, ipotecarie e catastali spettano a condizione che il contribuente provveda a rendere le dichiarazioni previste dalla legge prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

Queste le conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 23292 del 26 luglio 2022.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto dall’acquirente di un immobile avverso l’atto di diniego di rimborso dell’imposta di registro versata in base all’aliquota ordinaria, pur sussistendo i presupposti dell’agevolazione “prima casa”, in relazione alla registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di una unità immobiliare acquistata all’incanto.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio, perché i giudici hanno ritenuto che l’imposta fosse dovuta in misura ridotta, avendo il contribuente dimostrato che l’immobile acquistato era destinato ad abitazione principale.

L’Ufficio finanziario ha impugnato la sentenza della CTR, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis della parte I della Tariffa allegata al dpr 131/86, per aver la CTR fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall’Ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione prima casa senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso dei requisiti né in sede di aggiudicazione né in occasione della registrazione.

Il motivo è stato ritenuto fondato e così la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione “prima casa” è richiesto, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici stessi:

  • a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile;
  • b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune;
  • c) di non avere già fruito dei medesimi benefici.

La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione ha portato la Corte di cassazione a dichiarare che il beneficio prima casa non spetta se l’agevolazione non è richiesta al momento dell’imposizione, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 77 del DPR 131/1986 secondo cui un’agevolazione non richiesta non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione.

Le manifestazioni di volontà da parte dell’acquirente vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione stessa, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata.

In tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene. L’impugnata sentenza non si è attenuta al suddetto principio, essendo incontroverso che la prescritta dichiarazione sia stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 23292 del 26 luglio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 23292 del 26 luglio 2022

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