Agevolazione prima casa: l’immobile non ultimato non salva dalla decadenza dal beneficio

Agevolazione prima casa: per evitare la decadenza, trasferimento nel Comune dell'immobile agevolato entro la scadenza di 18 mesi anche se i lavori non sono finiti. Ma è possibile trasferire la residenza in un'abitazione diversa. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

Agevolazione prima casa: l'immobile non ultimato non salva dalla decadenza dal beneficio

L’aliquota IVA agevolata del 4 per cento prevista nel caso di agevolazione prima casa è concessa anche nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, a condizione che quest’ultimo trasferisca la propria residenza nel comune dell’immobile agevolato entro il termine di diciotto mesi dall’atto.

In caso di mancato trasferimento, il contribuente decade dal beneficio, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore.

Non esclude dalla decadenza la circostanza di mancata ultimazione dell’appartamento in costruzione atteso che, nelle more, ben può il contribuente trasferire la residenza nello stesso Comune ma in immobile diverso da quello non ancora ultimato.

Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17867 del 1° giugno 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 17867 del 1° giugno 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazoine numero 17867 del 1° giugno 2022

I fatti – La controversia nasce a seguito dell’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario aveva revocato l’agevolazione prima casa ai fini IVA in relazione all’acquisto di un alloggio in corso di costruzione, per mancato trasferimento da parte dei contribuenti della residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data di stipula dell’atto, ai sensi dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Il ricorso della società è stato prima accolto dalla CTP ma la CTR ha riformato la decisione di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la decisione di secondo grado i contribuenti hanno proposto ricorso in Cassazione per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione non considerando che l’immobile agevolato era in costruzione e non ancora ultimato nel termine decadenziale di 18 mesi.

La decisione – La Corte di cassazione ha ricordato che la fissazione della residenza dell’acquirente nel comune in cui si trova l’immobile è un elemento costitutivo del beneficio prima casa, che viene provvisoriamente accordato anche quando l’acquirente risieda altrove.

In questo caso, l’acquirente assume nei confronti del fisco l’obbligo di provvedere ad effettuale tale trasferimento nel termine di diciotto mesi, determinandosi, in caso di inadempimento, la decadenza dal benefici.

Trattandosi di un obbligo nei confronti dell’Erario, quindi, la decadenza può essere legittimamente esclusa solo se il mancato trasferimento della residenza nel termine indicato sia dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente.

In tema di imposta di registro, la Corte di cassazione ha ribadito che la fruizione delle agevolazioni prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto. In caso di mancato trasferimento, il contribuente risulta inadempiente verso il Fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore

“caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato”

Nel caso di specie la CTR ha dato corretta attuazione a tali principi perché ha confermato la decadenza dalla fruizione del beneficio dell’aliquota agevolata IVA del 4 per cento sull’acquisto, considerando che la mancata ultimazione dei lavori di costruzione non costituisce causa di forza maggiore ben potendo il contribuente trasferire la residenza in un immobile diverso da quelle agevolato, nel comune dove lo stesso è localizzato.

Da qui l’infondatezza dei motivi a cui è seguito il rigetto del ricorso proposto dai proprietari dell’immobile.

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