Bonus INPS 1.600 euro, doppio controllo sui requisiti in caso di somministrazione

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Bonus INPS 1.600 in caso di somministrazione: considerata la natura particolare del rapporto di lavoro, è necessario un doppio controllo sui requisiti del lavoratore e sull'impresa utilizzatrice, con eventuale riesame in caso di rigetto. Ecco come funziona la procedura.

Bonus INPS 1.600 euro, doppio controllo sui requisiti in caso di somministrazione

Bonus INPS 1.600 euro in ipotesi di somministrazione: necessario un doppio controllo per verificare il diritto alla prestazione.

Una volta constatata l’esistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore, infatti, l’Istituto deve anche accertare che, nel periodo utile per la fruizione dell’indennità, sia stato inviato in missione presso aziende che determinano l’ammessione al beneficio.

Il Bonus INPS 1.600 euro, infatti, è destinato per giugno e luglio 2021, tra gli altri, anche alle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuate da specifici codici ATECO;
  • lavoratori in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Con riferimento a questi soggetti l’INPS mette in pratica un’istruttoria centralizzata tramite la quale vengono controllati, in estrema sintesi, i requisiti di fruizione con la lettura delle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm).

Bonus INPS 1.600 euro, doppio controllo sui requisiti in caso di somministrazione

Il Decreto Sostegni bis ha prorogato per altri due mesi, giugno e luglio 2021, la misura in favore di lavoratori che hanno maggiormente patito le conseguenze delle chiusure dovute alla pandemia.

Dai 2.400 euro previsti nel Decreto Sostegni per i mesi di marzo, aprile e maggio si è passati ai 1.600 euro, in favore della stessa platea di beneficiari, da corrispondere una tantum per i soli due mesi estivi.

Anche questa seconda tranche, infatti, è destinata anche ai lavoratori in somministrazione per i quali, tuttavia, l’INPS riserva un controllo aggiuntivo sui requisiti. Un aspetto che è stato evidenziato, tra l’altro, anche dalla circolare INPS numero 90 del 29 giugno 2021.

Data la natura particolare di questo rapporto di lavoro, la relativa istruttoria risulta centralizzata - quindi non affidata alle sedi territoriali di competenza - con cui l’Istituto verifica la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro, che il lavoratore somministrato sia stato utilizzato dalle aziende incluse nel beneficio per il periodo per cui è concesso.

In caso di esito negativo, la domanda viene posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, con comunicazione immediata al lavorare richiedente che avrà quindi la possibilità di presentare della documentazione chiedendone la revisione.

È questa eventuale attività di riesame ad essere svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

In questo modo il lavoratore somministrato, in sede di revisione, può dimostrare il servizio prestato nelle aziende per cui si può ricevere il bonus INPS 1.600 euro. In particolare per documentazione probatoria utile si intendono, in alternativa:

  • il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento;
  • l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice nonché della matricola aziendale.

Bonus INPS 1.600 euro, i requisiti d’accesso per i somministrati

Chi ha già ricevuto la quota di marzo, aprile e maggio riceverà l’assegno di giugno e luglio 2021 in automatico.

Viceversa, chi non ne ha fruito dovrà presentare apposita domanda all’INPS tramite l’apposita procedura rilasciata il 25 giugno e aperta fino al 30 settembre 2021.

Del resto, il quadro del decreto Sostegni bis è stato disegnato sulla stessa platea di beneficiari individuata del precedente provvedimento che, per l’appunto, include tra gli altri i lavoratori somministrati che rispondono ai seguenti requisiti:

  • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro quando dipendenti tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis (26 maggio 2021);
  • aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • non essere titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI sempre alla data di entrata in vigore del decreto.
INPS - Circolare numero 90 del 29 giugno 2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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