Domanda bonus INPS DL Sostegni bis: scadenza 30 settembre per richiedere l’indennità Covid

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda bonus INPS introdotti dal DL Sostegni bis, è attivo dal 25 giugno e fino alla scadenza del 30 settembre il servizio online per ottenere l'indennità Covid pari a 1.600 euro, 950 euro o 800 euro: importi diversi in base alla categoria di appartenenza. Devono richiederlo solo i lavoratori che non hanno ricevuto la precedente tornata di aiuti, esclusi dal pagamento automatico. Le istruzioni nella circolare numero 90 del 29 giugno 2021.

Domanda bonus INPS DL Sostegni bis: scadenza 30 settembre per richiedere l'indennità Covid

Domanda bonus INPS, al via le richieste che riguardano il DL Sostegni bis: dal 25 giugno e fino alla scadenza del 30 settembre 2021 è attivo il servizio online per accedere alla nuova tornata di indennità Covid che prevede importi diversi, 1.600 euro, 950 euro o 800 euro, per le diverse categorie di lavoratori.

Secondo le modalità già consolidate con i vecchi decreti emergenziali, i vecchi beneficiari ricevono il pagamento automatico delle somme.

Coloro che non hanno avuto accesso ai benefici previsti in precedenza dal DL Sostegni, ed erogati allo stesso modo dall’Istituto, devono invece presentare un’apposita domanda per ricevere le cifre a cui hanno diritto e hanno tempo fino al 30 settembre.

Con la circolare numero 90 del 29 giugno 2021, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio su requisiti e modalità di accesso ai diversi bonus previsti dal Decreto Sostegni bis.

INPS - Circolare numero 90 del 29 giugno 2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Domanda bonus INPS DL Sostegni bis al via: scadenza 30 settembre per richiedere l’indennità Covid

Già con la notizia pubblicata il 25 giugno 2021, l’INPS aveva annunciato l’apertura della domanda per ottenere i bonus previsti dal Decreto Sostegni bis (DL n.73/2021).

La procedura online può essere utilizzata da diverse categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

Il valore dell’indennità Covid prevista dal DL Sostegni bis cambia in base alla categoria di appartenenza:

  • 800 euro per gli operai agricoli;
  • 950 euro per i pescatori;
  • 1.600 euro in tutti gli altri caso.

Domanda bonus INPS DL Sostegni bis al via: le istruzioni per procedere entro la scadenza del 30 settembre

Coloro che hanno i requisiti stabiliti dal Decreto Sostegni bis per accedere al bonus INPS, come di consueto, devono presentare domanda utilizzando il servizio online dedicato che è accessibile tramite le seguenti tipologie di credenziali:

  • SPID, Identità Digitale;
  • PIN INPS;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta all’interno del portale è possibile seguire la procedura guidata per inoltrare la richiesta che ricalca quella già prevista in precedenza per altre tornate di aiuti: si ha tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2021.

Nella circolare numero 90 del 29 giugno 2021 si legge:

“In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)”.

Devono procedere con la domanda del bonus INPS solo i lavoratori che non hanno avuto accesso alla precedente tornata di aiuti.

Il portale INPS mette in guardia:

“Coloro che hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensive, prevista dall’art. 10 del DL 41/2021, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per la nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS”.

Diversamente nel caso di una domanda inviata ma respinta è necessario procedere con una nuova richiesta.

L’Istituto, inoltre, chiarisce che la nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 ed il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 sono incompatibili tra loro se richiesti dallo stesso nucleo familiare.

Mentre è possibile procedere con la domanda del bonus INPS a integrazione del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In questo caso, però, l’indennità sarà corrisposta direttamente tramite la misura ordinaria al quale verrà aggiunto un ulteriore importo.

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