Bonus facciate: agevolazione anche per immobili strumentali e patrimonio

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Bonus facciate, anche gli immobili strumentali e patrimonio danno diritto all'agevolazione. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 517 del 2 novembre 2020. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardo agli interventi aggiuntivi per l'isolamento dello sporto della gronda arrivano invece con la risposta all'interpello numero 520 del 3 novembre 2020.

Bonus facciate: agevolazione anche per immobili strumentali e patrimonio

Bonus facciate, gli immobili strumentali e patrimonio delle imprese danno diritto all’agevolazione.

Lo conferma la risposta all’interpello numero 517 del 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Dal momento che l’unica finalità della misura prevista nella legge di bilancio 2020 è il decoro urbano, non vengono posti limiti a livello oggettivo.

Inoltre danno diritto all’agevolazione anche gli interventi di isolamento a cappotto sull’involucro esterno visibile dell’edificio mentre sono esclusi quelli sulle facciate interne all’edificio.

Possono essere ricomprese nel bonus facciate anche le spese per l’isolamento dello sporto di gronda, come conferma la risposta all’interpello numero 520 del 3 novembre 2020.

Bonus facciate: agevolazione anche per immobili strumentali e patrimonio

Diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno come oggetto il bonus facciate.

Danno diritto all’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2020 anche gli interventi effettuati su beni strumentali e patrimonio.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 517 del 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 517 del 2 novembre 2020
Articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.Detrazione per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici classificati come immobili patrimoni.

Il quesito nasce da un’impresa che interroga l’Amministrazione finanziaria sulla possibilità di richiedere l’agevolazione per le spese relative ad interventi effettuati su beni patrimonio, ovvero un investimento dell’azienda.

La misura prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge di bilancio 2020 dà diritto ad una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 viene chiarito che possono fruire del bonus anche coloro che conseguono reddito d’impresa e che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

In merito nel documento chiarificatore si legge quanto segue:

“Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di chiarimenti che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa).”

La norma quindi non pone alcun confine oggettivo alla fruizione della detrazione.

Bonus facciate: ci rientrano anche le spese per l’isolamento dello sporto di gronda

Ulteriori chiarimenti sul bonus facciate arrivano anche dalla risposta all’interpello numero 520 del 3 novembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 520 del
Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell’edificio e dello «sporto di gronda» - Articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Il documento di prassi si sofferma sul caso di un contribuente che intende effettuare lavori quali l’isolamento dello sporto di gronda e lo smontaggio e rimontaggio delle tende da sole avvolgibili direttamente connesse alle strutture verticali opache.

L’istante chiede di sapere se tali interventi aggiuntivi sono agevolabili.

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento l’Agenzia delle Entrate riprende quanto spiegato nella circolare numero 2/E del 2020.

Il documento di prassi chiarisce che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro "esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

In particolare anche quelli sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.

La detrazione non spetta, invece, per le spese relative ai lavori sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Sono escluse anche le strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, ovvero coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, oltre alla sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Dopo aver ribadito le condizioni poste dalla norma, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che gli interventi di isolamento a cappotto, nel rispetto degli altri requisiti, sono ammessi al bonus facciate per le spese relative alla realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio.

Sono invece escluse quelle riferite all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, oltre alle strutture strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

Gli stessi criteri indicati valgono anche per gli altri interventi oggetto della richiesta di chiarimento:

  • l’isolamento dello sporto di gronda;
  • i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali;
  • la sostituzione dei davanzali;
  • la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
  • lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari;
  • la sostituzione delle tende stesse.

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