Credito di imposta beni strumentali: i soggetti che ne hanno diritto

Tommaso Gavi - Imposte

Credito di imposta beni strumentali, la risposta all'interpello numero 389 del 22 settembre 2020 chiarisce l'ambito soggettivo dell'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2020.

Credito di imposta beni strumentali: i soggetti che ne hanno diritto

Credito di imposta beni strumentali, nella risposta all’interpello numero 389 del 22 settembre 2020 vengono fornite precisazioni sui soggetti che hanno diritto all’agevolazione.

Il credito di imposta è previsto dalla legge di bilancio 2020.

Anche un Comune può beneficiarne, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti.

Credito di imposta beni strumentali: i soggetti che ne hanno diritto

Il credito di imposta sugli investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali è l’oggetto della risposta all’interpello numero 389 del 22 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 389 del 22 settembre 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.Applicabilità della disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Articolo 1, commi 185 e ss legge n. 160/2019.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti soprattutto sull’ambito soggettivo dell’agevolazione.

Nel caso concreto un comune chiede se può rientrare tra i beneficiari in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Tale attività non è soggetta ad IRES, in base a quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, del TUIR, e rilevante ai fini IVA in quanto commerciale.

Prima concordare con la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

A prevedere l’agevolazione è l’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di bilancio 2020.

Nello specifico il comma 185 stabilisce il credito di imposta per le imprese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Tale agevolazione è riconosciuta anche entro il 30 giugno 2021 se entro la fine del 2020 l’ordine viene accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

I beni strumentali devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

A stabilire quali sono i soggetti che possono avere diritto all’agevolazione è il comma 186 della legge di bilancio 2020.

Tale comma prevede che:

“possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.”

Lo stesso comma continua riportando quali sono i soggetti con esclusione:

“Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Credito di imposta beni strumentali: anche il Comune ne ha diritto

Il comma 186 contiene l’ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta sugli investimenti relativi a beni strumentali.

La modalità di fruizione dell’agevolazione consente che possa essere utilizzata anche dal soggetto istante, secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 1 del TUIR, che non è un soggetto passivo ai fini IRES.

L’Amministrazione finanziaria, quindi, condivide la soluzione proposta dal contribuente.

Il documento di prassi spiega che:

“anche il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo agevolativo”

Tuttavia, come prosegue l’Agenzia delle Entrate, deve essere soddisfatta la condizione che venga dimostrata la sussistenza di ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta previsto, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

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