Bonus facciate, come pagare? Bonifico parlante non sempre obbligatorio

Bonus facciate: come pagare le spese sostenute? L'accesso alla detrazione fiscale del 90% per i lavori conclusi nel 2020 è subordinato a specifici adempimenti. L'uso del bonifico parlante non sarà tuttavia necessario per imprese e società. Tutte le indicazioni nella circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate, come pagare? Bonifico parlante non sempre obbligatorio

Il bonus facciate è finalmente operativo grazie alla pubblicazione delle regole ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

La guida e la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 forniscono tutte le istruzioni per l’accesso alla detrazione del 90%, ed è fondamentale analizzare le regole da tenere a mente in materia di pagamenti.

Una delle ragioni che ha bloccato i contribuenti intenzionati ad accedere al bonus facciate è stata senza dubbio l’incertezza sul come pagare le spese potenzialmente detraibili grazie al bonus facciate 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio, specifica che l’uso del bonifico parlante resterà un prerequisito fondamentale per accedere alla detrazione fiscale del 90%, eccetto che per i titolari di redditi d’impresa.

Bonus facciate 2020: come pagare? Quando è obbligatorio il bonifico parlante

Le regole da seguire in materia di pagamenti per le spese ammesse al bonus facciate 2020 sono differenziate in ragione della tipologia di contribuente beneficiario della detrazione fiscale.

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa saranno obbligati all’uso del bonifico parlante, bancario o postale.

Al pari delle altre detrazioni sui lavori in casa, il bonifico di pagamento dovrà contenere i seguenti dati:

  • causale del versamento,
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • numero di partita IVA ovvero codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La particolarità del bonifico parlante non è tanto il fatto che contenga una serie di dati utili per identificare in maniera immediata la tipologia di spesa sostenuta, i dati del contribuente beneficiario della detrazione e dell’impresa che ha effettuato i lavori, quanto l’esser sottoposto a ritenuta d’acconto dell’8%.

Il pagamento dovrà quindi essere effettuato mediante bonifico parlante, anche utilizzando quelli già predisposti dalle banche o disponibili presso le poste ai fini dell’ecobonus e della detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus facciate 2020: pagamenti per le imprese anche con mezzi diversi dal bonifico

Se l’uso del bonifico parlante è obbligatorio per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, nessun vincolo specifico è previsto in merito ai pagamenti effettuati dai titolari di partita IVA e dalle società.

I titolari di redditi d’impresa (sia soggetti passivi Irpef che Ires) che intendono accedere al bonus facciate 2020 non sono tenuti ad utilizzare il bonifico parlante e, specifica l’Agenzia delle Entrate, il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

L’imputazione delle spese sostenute al periodo d’imposta in corso avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109 del TUIR che:

“contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel “bonus facciate”, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.”

Considerando la natura agevolativa del bonus facciate 2020, così come il fatto che la procedura di fruizione non incide sulla determinazione del reddito d’impresa, non si applicano i diversi criteri di classificazione in bilancio, imputazione temporale e qualificazione previsti per:

  • i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
  • i soggetti diversi diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Bonus facciate 2020, rettifica sui pagamenti con nuovo bonifico

A questo punto potrebbe esservi chi si chiede come comportarsi nel caso di utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal bonifico parlante.

Nella guida al bonus facciate 2020 l’Agenzia delle Entrate non specifica nulla, ma è nelle istruzioni per la fruizione dell’ecobonus che è chiaramente individuata una via di “salvezza”.

Le alternative disponibili per correggere gli errori e non perdere il diritto alla detrazioni fiscali sono due:

  • fare un nuovo bonifico corretto (e “parlante”) all’impresa;
  • farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sostitutiva che certifichi la corretta contabilizzazione dei corrispettivi.

Se per errore si effettua un bonifico diverso da quello dedicato, o se si omette di indicare alcuni dei dati obbligatori richiesti, la detrazione riconosciuta non è quindi automaticamente persa.

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