Bonifico parlante, qual è la differenza con il bonifico ordinario?

Rosy D’Elia - Irpef

Qual è la differenza tra il bonifico parlante e quello ordinario? La definizione cambia in base al livello di dettaglio dei dati inseriti. Per dimostrare di avere diritto a detrazioni e agevolazioni, è necessario indicare una serie di informazioni più specifiche. Istruzioni e rimedi in caso di errore.

Bonifico parlante, qual è la differenza con il bonifico ordinario?

Come si distingue un bonifico parlante da un bonifico ordinario? La differenza sta tutta nei dati inseriti: nel primo caso le informazioni sono più dettagliate, sintetiche nel secondo.

È richiesto un maggior livello di dettaglio dal momento che il bonifico parlante permette di beneficiare di una serie di agevolazioni e detrazioni fiscali. Qualche esempio? L’ecobonus o il credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie.

Con questo strumento si può provare all’Agenzia delle Entrate di aver sostenuto la spesa nelle modalità indicate dalle norme di riferimento.

Bonifico parlante, qual è la differenza con il bonifico ordinario?

Questa particolare tipologia di bonifico si chiama “parlante” proprio perché dice qualcosa in più rispetto al bonifico ordinario, per cui bastano solo pochi dati:

  • nome, cognome e indirizzo della persona a cui è indirizzato;
  • codice iban di chi deve ricevere la somma di denaro;
  • causale, che riporta la motivazione per cui l’importo viene bonificato.

Più articolata, invece, è la compilazione del modulo, online o cartaceo, utile per effettuare un bonifico parlante e dimostrare di avere diritto a un’agevolazione fiscale. Oltre alle informazioni già indicate, infatti, è necessario specificare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione o di tutti i beneficiari, ad esempio nel caso in cui si applichi a una comproprietà;
  • il codice fiscale o la Partita IVA di chi ha eseguito gli interventi;
  • nella causale del versamento deve essere riportato il riferimento alla norma che regola le agevolazioni di cui si vuole beneficiare.

Di seguito un riepilogo delle informazioni da inserire per le due diverse tipologie di bonifico.

Bonifico ordinarioBonifico parlante
Nome, cognome e indirizzo della persona a cui è indirizzato Nome, cognome e indirizzo della persona a cui è indirizzato
Codice iban di chi deve ricevere la somma di denaro Codice iban di chi deve ricevere la somma di denaro
Causale, che riporta la motivazione per cui l’importo viene bonificato Causale, che riporta la motivazione per cui l’importo viene bonificato e la norma di riferimento dell’agevolazione
Codice fiscale del/dei beneficiario/i della detrazione
Codice fiscale o la Partita IVA di chi ha eseguito gli interventi

Bonifico parlante o ordinario? Come accedere alle detrazioni anche se si è commesso un errore

Oltre alle informazioni che devono contenere, le due tipologie di bonifici si differenziano per un aspetto sostanziale, la possibilità di accedere a detrazioni e agevolazioni.

Ma cosa succede se il contribuente emette un bonifico ordinario al posto di quello parlante? Arricchire dei dati necessari la ricevuta intervenendo sull’operazione effettuata è possibile, ma la procedura è lunga e complessa.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha concesso la possibilità di seguire una via alternativa. La guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali aggiornata a luglio 2019, per cui sono previste detrazioni, apre uno spiraglio di clemenza e prevede la possibilità di chiedere a chi ha effettuato i lavori di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nel testo, infatti, si legge:

“In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa”.

Si tratta di una via d’uscita per chi incorre in eventuali problemi, sia nel caso in cui ci siano degli errori che nell’ipotesi in cui sia stato utilizzata una modalità di bonifico diversa da quello parlante.

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