Bonus colf e badanti, dal pagamento al reddito di cittadinanza: la circolare INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus colf e badanti, la circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020 si sofferma sulle regole per il pagamento e sulla compatibilità per chi percepisce il reddito o la pensione di cittadinanza. Particolare attenzione all'IBAN, che dovrà essere intestato a chi presenta domanda.

Bonus colf e badanti, dal pagamento al reddito di cittadinanza: la circolare INPS

Bonus colf e badanti, dalle regole sul pagamento fino alla possibilità di cumulo con il reddito di cittadinanza: la circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020 aiuta a fare chiarezza su chi può presentare domanda.

La circolare con i chiarimenti sul bonus di 500 euro al mese, pari ad un totale di 1.000 euro complessivi previsti per aprile e maggio 2020, arriva dopo qualche giorno dall’avvio delle domande per colf e badanti.

Un processo a tappe, con diversi tasselli che aiutano a fare chiarezza sulle regole per fare domanda di bonus colf e badanti. Importanti i chiarimenti sulle modalità di pagamento: l’IBAN indicato nella domanda INPS dovrà essere intestato al richiedente.

Così come per il bonus di 600 euro, anche l’indennità riconosciuta a colf e badanti è parzialmente compatibile con il reddito di cittadinanza e con la pensione di cittadinanza. Chi già percepisce il sussidio potrà richiedere l’integrazione dell’importo.

Scendiamo quindi nel dettaglio, analizzando le novità previste dalla circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020.

Circolare INPS numero 65 del 28 maggio 2020
Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Bonus colf e badanti, nella circolare INPS le regole sul pagamento: IBAN intestato a chi fa domanda

Bisognerà attendere l’iter di istruttoria per il pagamento del bonus colf e badanti. L’importo dell’indennità, pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio e quindi complessivamente a 1.000 euro, sarà erogato in un’unica soluzione.

Questo però, come ribadito dall’INPS con la circolare n. 65 del 28 maggio 2020, solo dopo i controlli sull’effettiva spettanza dell’indennizzo. Le verifiche riguarderanno sia i requisiti previsti per il bonus colf e badanti che l’eventuale incompatibilità con altre prestazioni già erogate.

Il bonus introdotto dal decreto Rilancio per i lavoratori domestici non può essere cumulato con le altre indennità legate all’emergenza Covid-19, così come con trattamenti di pensione, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Non ha diritto al bonus colf e badanti chi ha richiesto ed avuto il bonus di 600 euro a marzo ed aprile o il reddito di emergenza.

Può invece ottenere il pagamento del bonus di 1.000 euro il lavoratore domestico appartenente ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza, ma solo se l’importo del beneficio già in corso di godimento sia inferiore. In tal caso, si ha diritto ad un’integrazione.

In caso di accoglimento della domanda, sarà l’INPS a comunicare mediante SMS o e-mail la data di pagamento. Il lavoratore domestico che ha fatto domanda potrà quindi controllare sul sito INPS la data di accredito del bonus di 1.000 euro.

Il bonus riconosciuto a colf e badanti sarà erogato nella modalità indicata in domanda, cioè:

  • tramite accredito su conto corrente;
  • accredito su libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane.

Per chi ha indicato l’IBAN per il pagamento del bonus colf e badanti, la circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020 specifica che il conto associato dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

In caso di errori, l’INPS comunicherà la necessità di modifica della domanda, per correggere l’IBAN o la modalità di pagamento prescelta.

Bonus colf e badanti per chi percepisce il reddito di cittadinanza: l’INPS fa chiarezza

Colf e badanti appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza potranno beneficiare dell’integrazione dell’importo riconosciuto.

Come evidenziato nella circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che

“l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità”

L’INPS verificherà, in fase di valutazione della domanda per il bonus colf e badanti, se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di reddito o pensione di cittadinanza, nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio.

La circolare del 28 maggio fornisce alcuni esempi su cosa potrà accedere.

Bonus colf e badanti con reddito di cittadinanza di 1.000 euro per aprile e maggio

Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all’indennità LD.

Nell’ipotesi in cui l’ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i lavoratori domestici, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità LD complessivamente dovuta.

Bonus colf e badanti con reddito di cittadinanza inferiore a 1.000 euro per aprile e maggio

Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in questo caso la domanda per l’indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200,00 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).

Nell’ipotesi in cui la domanda di Rdc/Pdc non sia in pagamento poiché in stato “evidenza alla sede” per la presenza di un ISEE recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa domanda sia ancora in stato “da istruire”, si procederà ad effettuare il pagamento dell’indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di ISEE recante omissioni e/o difformità.

Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD, il richiedente non risulta più percettore di Rdc/Pdc, in quanto è successivamente decaduto o è stato revocato dalla prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc.

In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l’indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l’integrazione non spetta.

Bonus colf e badanti per i decaduti dal reddito di cittadinanza e per i pensionati

Il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal caso, la domanda per l’indennità LD è accolta e l’importo erogato è pari al residuo di 400 euro.

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli archivi dell’Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.

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