Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, compatibilità “condizionata”: novità nel DL Rilancio

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, la compatibilità tra le due indennità è condizionata dall'importo percepito, che in alcuni casi sarà integrato. Ecco le novità previste dal decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020.

Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, compatibilità “condizionata”: novità nel DL Rilancio

Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, il decreto Rilancio introduce una parziale compatibilità tra le due indennità, ma a specifiche condizioni.

Chi appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza non potrà fare domanda per il bonus INPS di 600 euro di aprile e 1.000 euro (per alcuni) a maggio. Il decreto n. 34/2020 prevede però il diritto ad un’integrazione dell’importo erogato mensilmente, per due mesi.

Tra reddito di cittadinanza e bonus INPS viene quindi introdotta una sorta di compatibilità condizionata: l’integrazione spetterà a chi percepisce un sussidio inferiore a quanto sarebbe spettato richiedendo l’indennità Covid-19.

Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, compatibilità “condizionata”: novità nel DL Rilancio

I lavoratori appartenenti alle categorie beneficiarie del bonus di 600 euro per aprile, così come dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio, qualora appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza potranno richiedere l’integrazione del sussidio mensile.

Il decreto Rilancio non prevede una compatibilità totale tra bonus 600 euro e reddito di cittadinanza, ma il diritto all’integrazione del RdC, se di importo inferiore all’Indennità Covid-19.

La novità è contenuta al comma 13 dell’articolo 84, con il quale sono state introdotte le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, viene previsto che:

“Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.”

I lavoratori indicati nel comma 13 sono quelli beneficiari del nuovo bonus di 600 euro di aprile, che in alcuni casi passerà a 1.000 euro per il mese di maggio, come sintetizzato nell’infografica di seguito riportata:

Integrazione reddito di cittadinanza se inferiore al bonus INPS: si attendono le istruzioni operative

La parziale compatibilità prevista dal decreto Rilancio necessita, ora, di una procedura apposita per l’attuazione.

Molto probabilmente, i lavoratori appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno presentare domanda INPS. Le istruzioni operative ancora non ci sono, ma si suppone che bisognerà autocertificare che l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto è inferiore al bonus di 600 o 1.000 euro.

La verifica sulla veridicità dei dati dichiarati dovrebbe essere veloce, considerando che si tratta di informazioni già a disposizione dell’INPS.

Specifichiamo che il diritto all’integrazione dell’importo del reddito di cittadinanza è previsto dal decreto Rilancio solo per i mesi di aprile e maggio 2020. Piena incompatibilità, invece, per gli appartenenti a nuclei familiari percettori di un importo di RdC superiore o uguale a quello dell’Indennità Covid.

Restiamo quindi in attesa delle istruzioni INPS sulla procedura da seguire per ottenere l’integrazione del reddito di cittadinanza con la quota del bonus di 600 o 1.000 euro spettante.

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