Bonus bollette imprese: i codici tributo per la compensazione dei crediti ceduti

Tommaso Gavi - Imposte

Pronti i codici tributo per la compensazione dei crediti oggetto di cessione, relativi al bonus energia per le imprese. Dovrà utilizzarli chi ha ricevuto un credito e ne vuole usufruire in compensazione tramite modello F24. Nella risoluzione numero 73 del 13 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate anche le istruzioni per la compilazione

Bonus bollette imprese: i codici tributo per la compensazione dei crediti ceduti

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i codici tributo per la compensazione dei crediti oggetto di cessione. Dovranno essere utilizzati per i crediti relativi alle spese di elettricità e gas, sostenute nel 4° trimestre 2022.

Con la risoluzione numero 73 del 13 dicembre 2022 si aggiunge un nuovo tassello ai bonus energia per le imprese, dopo l’istituzione dei codici tributo per la compensazione dei crediti previsti per le spese relative al mese di dicembre.

Nel documento di prassi vengono fornite anche le istruzioni per la compilazione del modello F24, entro la scadenza prevista che varia in base alla tipologia di azienda.

Bonus bollette imprese: i codici tributo per la compensazione dei crediti

A distanza di un giorno dall’istituzione dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta per le imprese, relativi alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche i codici tributo da utilizzare per recuperare le somme oggetto di cessione.

A istituirli è la risoluzione numero 73 di oggi, 13 dicembre 2022.

Le agevolazioni da compensare, che necessitano delle sequenze di cifre messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, sono quelle relative alle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre o nell’intero 4° trimestre del 2022.

I nuovi codici tributo dovranno essere utilizzati per gli importi oggetto di cessione del credito, derivanti dalle agevolazioni riportate nella tabella riassuntiva.

Tipologia di impresa Periodo di riferimento Ammontare del credito d’imposta Riferimento normativo
imprese energivore ottobre-novembre 2022 40 per cento articolo 1, comma 1, del Dl n. 144/2022
imprese gasivore ottobre-novembre 2022 40 per cento articolo 1, comma 2, del Dl 144/2022
imprese non energivore ottobre-novembre 2022 30 per cento articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ottobre-novembre 2022 40 per cento articolo 1, comma 4, del Dl n. 144/2022
imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburanti 4° trimestre 2022 20 per cento articolo 2 del Dl n. 144/2022

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate aveva messo a disposizione il modello aggiornato per la comunicazione e aveva indicato le scadenze da tenere in considerazione:

  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relativo alle imprese agricole e di pesca, per l’acquisto del carburante per l’esercizio dell’attività;
  • 21 giugno 2023, per gli altri crediti d’imposta delle imprese, relativi ai mesi di ottobre e novembre scorsi.

Le stesse agevolazioni possono essere fruite direttamente in compensazione, inserendo nel modello F24 i codici tributo istituiti con la risoluzione numero 54 del 30 settembre 2022.

I contribuenti che scelgono tale opzione dovranno inserire le sequenze di cifre riportate all’interno della tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6983 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6984 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6986 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6987 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 73 del 13 dicembre 2022
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.

Bonus bollette imprese: le istruzioni per la compilazione del modello F24

Chi ha ricevuto un credito tramite cessione dovrà seguire le apposite istruzioni per la compilazione del modello F24 per fruizione dell’agevolazione.

Nel modello dovrà essere inserito uno dei codici tributo riportati nella tabella riassuntiva, in base all’agevolazione in questione.

Codice tributo Descrizione
7733 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7734 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7735 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144
7736 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7737 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.

Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito. Il formato da utilizzare è “AAAA”.

Le istruzioni fornite potranno essere applicate esclusivamente per i crediti che siano stati oggetto di comunicazione tramite l’apposita Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

In fase di elaborazione la stessa Amministrazione finanziaria provvede a effettuare gli appositi controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito non superi l’importo disponibile per il cessionario.

Qualora tale importo venga superato, il modello F24 verrà scartato.

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